Anonimo

chiede:

Buongiorno, ho letto svariate pagine delle domande/risposte, utilissime!
Tuttavia ancora non mi è chiara una cosa: io e mia moglie abbiamo scoperto
di aspettare il primo bimbo/a. Il dubbio è appunto qual é la procedura per
il rilascio dei certificati per interdizione per gravidanza a rischio.
Assunto che esistano i presupposti per l’interdizione ed appurato che
l’unica figura che può accertarli è il ginecologo. Vorrei avere conferma
di quanto segue: 1) il certificato per interdizione viene rilasciato dal
*ginecologo privato*, noi portiamo il certificato al DPL che si prende in
carico la verifica entro 7 gg (es invio di un medico fiscale) se non
arriva comunicazione entro i 7 gg o se arriva positiva l’interdizione
viene considerata accettata ed equiparata all’astensione obbligatoria,
quindi niente visita fiscale. 2) il certificato viene rilasciato dal
*ginecologo pubblico*, noi lo portiamo al DPL ed il DPL stesso “certifica”
quello che il ginecologo pubblico ha dichiarato nel certificato sempre
entro 7 gg ma in quest’ultimo caso in questi 7 gg non verrà la visita
fiscale poiché il certificato proviene da un ginecologo pubblico.
Inoltre questa trafila si dovrà ripetere di mese in mese assumendo che il
certificato per interdizione sia rilasciato di 30gg in 30gg?
Grazie per le utilissime informazioni ed, in anticipo, per il tempo
dedicatoci!

Gentile Signor Raffaele, per ottenere l’astensione anticipata ha la possibilità
di avvalersi di un ginecologo privato o pubblico (cioè di una struttura accreditata
come ad esempio un ospedale o un consultorio). Nel primo caso la procedura è
più lunga perché dovrà recarsi con il certificato ottenuto dal Suo medico al servizio
di medicina legale dell’ASL di residenza per la visita di controllo e produrre alla
DPL il certificato da esso rilasciato, se si rivolge ad un ginecologo pubblico sarà
sufficiente il certificato da loro emesso che andrà comunque presentato alla
Direzione Provinciale del Lavoro e proseguire la richiesta per l’interdizione con
la compilazione di un modulo. L’istituto provvede ad accertarne la validità e i requisiti,
ed entro 7 giorni Le comunicherà l’esito, è solo in quest’ultimo periodo che si è
soggetti a visita fiscale, successivamente accertata ed autorizzata l’astensione anticipata
non si è più soggetti a controlli. Il periodo che il ginecologo indicherà sul certificato
può variare da un minimo di 30 giorni all’intero periodo che precede l’astensione
obbligatoria, la discrezionalità deriva dalla permanenza delle condizioni di rischio per la
salute della madre e del bambino. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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