Francesca

chiede:

Buonasera. Sono una lavoratrice dipendente in settore privato. Dalla metà di gennaio faccio la pratica di interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio, naturalmente documentata. Percepisco l’intero stipendio relativo a febbraio. A metà aprile il mio datore di lavoro mi comunica di aver attivato la procedura di Cassa Integrazione, spiegandomi che ciò è consentito in virtù della sospensione dell’attività per effetto Covid-19.

Ora mi chiedo e Le chiedo: lo poteva fare? In caso di gravidanza a rischio (e non semplice stato di gravidanza) la relativa indennità non prevale sulla Cassa Integrazione? Come mi consiglia di agire? Grazie. Francesca

Avv. Lorenzo Cirri

risponde:

Cara Francesca, direi che occorre verificare l’esito della Sua pratica di gravidanza a rischio, poiché se risultava ancora a lavoro e il datore ha sospeso l’intera attività, aveva senz’altro la facoltà di metterla in cassa integrazione ai sensi dell’art. 54, 4° comma, d.lgs. 151/2001.

Lei avrà comunque diritto all’indennità se gode della cassa integrazione, a prescindere dai giorni che sono decorsi dall’inizio della sospensione dal lavoro e l’inizio del congedo. Cordialmente.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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