Le future mamme hanno diritto a un contributo da 800 euro, noto come Bonus mamma domani o "premio alla nascita": ecco i requisiti e le modalità di...
Anonimo
chiede:
Buongiorno avvocato. Ho scoperto di essere incinta per la seconda volta, a sei anni dalla mia prima gravidanza. Vorrei sapere se mi spetta la maternità: io non lavoro dal 2015. Mi spetta altro? Sto cercando un consiglio per capire come procedere. La ringrazio per la risposta.
Buongiorno signora,
purtroppo la normativa vigente prevede che l’indennità di maternità spetti alla lavoratrice disoccupata solo nei seguenti due casi:
- che tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo non siano trascorsi più di 60 giorni;
- che la lavoratrice sia titolare dell’indennità di disoccupazione NASpI (o di mobilità o di cassa integrazione);
Se invece la lavoratrice disoccupata negli ultimi due anni ha svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, l’indennità di maternità spetta solo se il congedo è iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e sono stati versati all’INPS 26 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo. Cordialmente.
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
Specializzazione
- Avvocato