Anonimo

chiede:

Buongiorno avvocato. Ho scoperto di essere incinta per la seconda volta, a sei anni dalla mia prima gravidanza. Vorrei sapere se mi spetta la maternità: io non lavoro dal 2015. Mi spetta altro? Sto cercando un consiglio per capire come procedere. La ringrazio per la risposta.

Avv. Lorenzo Cirri

risponde:

Buongiorno signora,
purtroppo la normativa vigente prevede che l’indennità di maternità spetti alla lavoratrice disoccupata solo nei seguenti due casi:

  1. che tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo non siano trascorsi più di 60 giorni;
  2. che la lavoratrice sia titolare dell’indennità di disoccupazione NASpI (o di mobilità o di cassa integrazione);

Se invece la lavoratrice disoccupata negli ultimi due anni ha svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, l’indennità di maternità spetta solo se il congedo è iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e sono stati versati all’INPS 26 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo. Cordialmente.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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