Anonimo

chiede:

Salve, io e mio marito stiamo tentando di avere un figlio, ma io sono un po’ preoccupata per il mio posto di lavoro. Attualmente ho un contratto di apprendistato professionalizzante che scadrà a luglio del 2006, ho paura che se restassi incinta troppo in là con il tempo rischierei di non essere poi inserita a tempo indeterminato dopo lo scadere del contratto attuale.
La mia domanda è: se dovessi essere incinta o nel periodo di maternità a luglio del 2006, cosa mi potrebbe succedere? C’è un modo per essere assunta comunque?
Premetto che sono certa della mia assunzione in quella data in caso non mi trovassi in maternità/incinta in quel periodo o se non ci fosse una crisi in corso nella mia azienda, non vorrei però aspettare per paura di una loro ‘ritorsione’.
Grazie

Gentile Signora,
se dovesse rimanere in stato interessante prima del luglio 2006, il rapporto
di lavoro verrebbe sospeso, con conseguente Suo diritto all’astensione
obbligatoria dal lavoro dal settimo mese di gravidanza fino al terzo
successivo alla nascita del bambino. La normativa applicabile al Suo caso,
infatti, prevede che i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal
lavoro per gravidanza e puerperio non debbano computarsi ai fini della
durata del periodo di apprendistato. Oltre a ciò, La informo che, al di là
del Suo caso specifico, la L. 1204/1971 tutela in modo pressoché assoluto il
diritto delle lavoratrici alla conservazione del posto di lavoro in caso di
gravidanza, tanto è vero che il divieto di licenziamento opera sempre, fatta
eccezione per casi particolari (elencati dalla legge) tra i quali non
rientra il Suo. Quanto, invece, all’esistenza di un Suo diritto
all’assunzione successivamente alla scadenza del periodo di apprendistato,
non è possibile darLe risposte positive. Se, infatti, dovesse rimanere
incinta prima di luglio, il rapporto di lavoro verrebbe – come sopra
anticipato – sospeso ma, dopo tre mesi dalla nascita del bambino, dovrebbe
riprendere l’attività lavorativa e, alla naturale scadenza, il datore di
lavoro potrebbe avvalersi dell’art. 2118 c.c. e, quindi, recedere dal
contratto. Cordiali saluti

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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