Elisa

chiede:

Buongiorno, in data 17 aprile mi sono licenziata da una cooperativa sociale per assistere il mio bimbo (nato il 12.03.19). Ho saputo che in questi casi è la ditta che paga il mancato preavviso, ma nella mia ultima busta paga ho notato che non mi è stato pagato. Come posso procedere? Mi aspetta di diritto? Grazie mille

Avv. Sara Girelli

risponde:

Buongiorno signora, lei si è licenziata prima del compimento dell’anno di suo figlio e, pertanto, ha diritto all’indennità di mancato preavviso poiché le dimissioni sono state avanzate per giusta causa. La lavoratrice madre che si dimette entro il primo anno di vita del bambino, infatti, non è tenuta al preavviso, ma le dimissioni sono valide solo se presentante e convalidate presso gli Uffici territoriali dell’ispettorato del lavoro. Qualora l’interessata abbia fatto ciò e non abbia però percepito in busta paga l’indennità di preavviso, può rivolgersi direttamente al suo datore di lavoro, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, per chiedere il pagamento di quanto le spetta.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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