Anonimo

chiede:

Buongiorno, sono assunta come impiegata con contratto part time a tempo indeterminato presso uno studio notarile, e attualmente sono in maternità obbligatoria. Ho partorito il 10 maggio, quindi il periodo di astensione obbligatoria finirà il 10 agosto. Ho già avvisato il mio datore di lavoro che darò le dimissioni dopo questo periodo. Purtroppo la sede lavorativa è molto lontana e con un bambino piccolo non è facile! Devo far convalidare le mie dimissioni alla Direzione Provinciale del Lavoro e poi presentarle in ufficio? E per il preavviso come funziona? Dopo aver dato le dimissioni potrò chiedere l’indennità di disoccupazione all’INPS? Grazie

Gentile Signora, nel caso di dimissioni della lavoratrice madre non vale la regola dell’obbligo di preavviso. Vale a dire che di prassi può presentare le dimissioni con almeno 15 giorni di preavviso, ma il mancato rispetto di suddetto termine non comporta alcuna conseguenza sanzionatoria a Suo carico. Le Sue dimissioni, essendo presentate durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento della lavoratrice in maternità, devono essere convalidate dalla DPL territorialmente competente. Una volta che le dimissioni siano state convalidate potrà presentare i documenti al Suo datore di lavoro ed all’Inps. Certamente in questo caso ha diritto di percepire l’indennità di disoccupazione. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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