Anonimo
chiede:
Salve avvocato, fra poche settimane diventerò papà. Le scrivo perché vorrei avere informazioni su cosa devo fare quando nasce il bambino, se devo notificarlo all’INPS per il congedo ed entro quanto tempo. La ringrazio.
Buongiorno, il nostro ordinamento, agli art. 28 e seguenti del T.U. sulle leggi in materia di maternità, prevede il congedo di paternità, il quale, tuttavia, può essere riconosciuto solo quando si verifichino eventi riguardanti la madre, ossia:
1) Morte o grave infermità della madre;
2) Abbandono del figlio da parte della madre;
3) Affidamento esclusivo del figlio al padre.
Il congedo di paternità decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati e dura quanto il periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice. La domanda si presenta on-line, ma, visto che richiede la produzione della documentazione specifica relativa ad uno dei tre eventi sopra indicati, Le consiglio di farsi assistere da un ente di patronato.
Se non rientra in uno dei casi sopra elencati, potrà beneficiare del congedo parentale, ovvero di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro da usufruire nei primi 12 anni di vita del bambino e per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi (elevabili a 11 se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi). La domanda si può presentare on-line dal sito dell’INPS prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto.
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
Specializzazione
- Avvocato