Anonimo

chiede:

Buongiorno, da poche settimane sono rientrata al lavoro dopo la seconda maternità. Premetto che ho un contratto a tempo indeterminato part time (8-12 orario di lavoro) e la mia sostituta nel frattempo è stata assunta anch’essa a tempo indeterminato.

Adesso i nostri datori di lavoro chiedono di alternarci mattina/pomeriggio: io ho espresso la mia impossibilità in quanto ho due bimbi piccoli, nessun aiuto e non posso permettermi di pagare due rette a tempo pieno più doposcuola, l’altra si è “messa di traverso” (ha 55 anni e due figli grandi), dicendo che ha lo zio da curare quindi anche lei non può fare i pomeriggi.

È possibile, essendo stata assunta prima io, avere il diritto a non modificare i miei orari di lavoro? I miei bimbi hanno 9 mesi una e due anni e mezzo l’altro. Grazie

Avv. Lorenzo Cirri

risponde:

Buongiorno signora, nel contratto di lavoro part-time è indispensabile individuare la collocazione oraria del lavoro, mentre è solo eventuale prevedere clausole elastiche e flessibili che consentono al datore di lavoro, nel rispetto di determinati termini di preavviso, modificare predetta collocazione nonché la durata della prestazione. In assenza di clausole flessibili non è possibile modificare la collocazione oraria del rapporto di lavoro part-time senza il consenso della lavoratrice.

Le consiglio di valutare la sua situazione contrattuale unitamente a un avvocato giuslavorista al fine di comprendere gli eventuali poteri discrezionali del datore di lavoro. Cordialmente.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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