Anonimo

chiede:

Buongiorno, sono impiegata a tempo indeterminato (CCNL alimentaristi). Dopo un primo parto (maternità anticipata da aprile 2017-nascita dicembre 2017) ho usufruito della maternità obbligatoria, dell’astensione facoltativa di sei mesi e, da settembre 2018, sono stata in aspettativa non retribuita fino al 31.03.2019.

Ora mi trovo nuovamente in stato di gravidanza e il 1° aprile non sono potuta rientrare al lavoro per indicazioni del ginecologo. Dovrò separare i due eventi con giornate di ferie/malattia, ma mi chiedevo se esistesse un limite minimo di stop. Basta un giorno di ferie e poi il certificato del ginecologo per la maternità anticipata (con relativa pratica INPS)? Oppure il periodo di stop deve essere più lungo? L’azienda mi dice che forse serve un mese tra i due eventi.

Avv. Claudia Pace

risponde:

Gentile lettrice,
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 la mamma lavoratrice che, all’inizio del periodo di congedo di maternità è assente dal lavoro per aspettativa non retribuita non ha diritto a percepire l’indennità di maternità, se tra l’inizio dell’aspettativa e la data iniziale dell’astensione sono decorsi più di 60 giorni.

Sarà pertanto necessario separare i due eventi per non avere una astensione continuata, e perdere quindi l’indennità di maternità. Tra un periodo di astensione e l’altro, al fine di evitare il conteggio dei sabati e delle domeniche, ci deve essere l’effettiva ripresa lavorativa anche – almeno – di un solo giorno.
Al fine del computo dei 60 giorni, non si tiene però conto delle assenze dovute per malattia. Dovrà quindi rientrare a lavoro con mansione idonea alla condizione di gravidanza, oppure mettersi in malattia accertata da apposito certificato medico, per poi successivamente presentare istanza per il congedo di maternità anticipata. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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