Silvia
chiede:
Buongiorno, Vi scrivo poiché attualmente mi trovo in aspettativa non retribuita per il conseguimento di un dottorato di ricerca, che avrà termine alla fine di ottobre. Dal primo di novembre rientrerò nella mia azienda, ma sono al terzo mese di gravidanza e non sono sicura che potranno trovarmi una mansione idonea allo stato di gravidanza. Laddove questo dovesse succedere, e mi assegnassero l’inidoneità al lavoro e, quindi, la maternità anticipata, si applicano anche nel mio caso le disposizioni relative alla negazione del sussidio di maternità obbligatoria (in quanto sono in aspettativa non retribuita da ormai tre anni)? Il mio dubbio nasce dal fatto che in questi tre anni ho percepito una borsa di studio e sono iscritta alla gestione separata dell’Inps.
Pertanto ho ricevuto e continuo a ricevere un “salario” con, seppur minimi, contributi versati. Essendo l’aspettativa non retribuita stata ottenuta per motivi di studio, e avendo percepito regolarmente in questi anni uno “stipendio” per il mio operato, cosa mi devo aspettare relativamente all’indennità di maternità? Grazie mille.
Gentile lettrice, per come ho compreso, Lei dall’1 novembre rientrerà – finito il periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio – regolarmente a lavoro. Dal momento in cui ritorna a lavorare, si troverà in una situazione di maternità con un lavoro retribuito. A quel punto, salvo eccezioni derivanti dalla pregressa situazione (aspettativa non retribuita per motivi di studio) che occorrerebbe vagliare con apposito parere, potrà seguire il ‘normale’ iter per le indennità di maternità: fatto presente il suo stato di gravidanza, comprovato e certificato il lavoro a rischio ex art. 7/11 D.lgs 151/2001, e quindi inoltrata richiesta per la maternità anticipata, potrà usufruire della adeguata tutela e percepire la relativa indennità. Cordiali saluti
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
Specializzazione
- Avvocato