Anonimo

chiede:

Salve avvocato, le scrivo per capire cosa succederà qualora io e mio marito prendessimo la decisione definitiva di separarci, ne abbiamo già parlato a lungo. Abbiamo un bambino di tre anni e sei anni fa abbiamo acquistato la casa nella quale viviamo ora. La mia è una domanda molto pratica, anche per capire come muovermi dopo che ognuno andrà per la sua strada: a chi rimane la casa coniugale dopo il divorzio, soprattutto in presenza di un figlio? La ringrazio per la risposta.

Avv. Lorenzo Cirri

risponde:

Salve, in caso di separazione dei coniugi e in presenza di figli minori, la casa coniugale verrà assegnata avendo riguardo unicamente all’interesse della prole. Ciò significa che l’assegnazione verrà disposta in favore del genitore affidatario o collocatario dei figli minori o figli maggiorenni non autosufficienti (solitamente la madre).

Non assume alcuna rilevanza ai fini dell’assegnazione che l’immobile adibito a casa familiare sia in comproprietà dei coniugi.
Il provvedimento di assegnazione, tuttavia, è suscettibile di revoca al verificarsi di fatti nuovi e rilevanti (per esempio, quando i figli cessano di convivere stabilmente con il genitore assegnatario; quando i figli raggiungono l’autosufficienza economica; quando l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa).

La revoca tuttavia non è automatica ma spetterà al giudice decidere avendo riguardo al caso concreto e all’interesse preminente della prole. Cordialmente

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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