Anonimo

chiede:

Salve, cercando di barcamenarmi tra le varie risposte presenti su questo
utilissimo sito, non riesco a chiarire i miei dubbi sulla situazione che
espongo di seguito. Io sono un impiegato assunto a tempo indeterminato in
una azienda privata di 15 dipendenti, la mia compagna è attualmente
disoccupata dopo aver rassegnato le dimissioni in una scuola privata il
30 Giugno 2010 per propria volontà. Attualmente aspettiamo un bambino
(quinto mese di gravidanza). Non essendo ancora sposati ma conviventi ed
essendo, il mio, l’unico reddito al momento, possiamo usufruire di
qualche sostegno a titolo del nucleo familiare o personale (nel suo
caso)? Ad esempio: indennità di disoccupazione, sostegno per
disoccupazione e gravidanza, ecc… Ringraziando in anticipo per le utili
indicazioni, invio i miei saluti.

Preg.mo Signore, in base alle Sue informazioni, deduco che la Sua compagna
ha presentato dimissioni volontarie in data 30.06.10, quando era già in
stato di gravidanza (e pertanto nel periodo in cui vige il divieto di
licenziamento). In tal caso potrebbe avere diritto all’indennità di
disoccupazione ordinaria ovvero a requisiti ridotti, purché ricorrano le
condizioni che Le espongo. L’indennità di disoccupazione ordinaria spetta al
lavoratore che nell’ultimo biennio, calcolato dal momento in cui presenta la
domanda, abbia versato almeno 52 contributi settimanali di disoccupazione
all’INPS ed abbia un’anzianità di versamento di contributi di disoccupazione
di almeno 2 anni dalla data della domanda. L’indennità che percepisce chi ha
tali requisiti è pari al 40% della retribuzione media degli ultimi 3 mesi
antecedenti la cessazione del lavoro. Si percepisce per un periodo massimo
di 6 mesi e si interrompe quando l’interessato abbia un rapporto di lavoro
almeno pari a 5 giorni lavorativi consecutivi. In questo caso la domanda va
ripresentata al termine del pur breve periodo di lavoro.
Non ha diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria ed a requisiti
ridotti il lavoratore che si sia dimesso volontariamente dal lavoro (salvo
ricorra una giusta causa o si tratti di lavoratrice in gravidanza). La
domanda di disoccupazione ordinaria va presentata entro 68 giorni dalla
cessazione del lavoro, ma è bene presentarla immediatamente al termine del
lavoro, per non perdere nulla. L’indennità di disoccupazione a requisiti
ridotti spetta al lavoratore che nell’anno solare (dal 1° gennaio al 31
dicembre) abbia lavorato almeno per 78 giornate e che abbia un’anzianità
contributiva di almeno due anni antecedenti a quello cui si riferisce la
domanda. Al fine del calcolo del numero di giornate lavorate si possono
sommare periodi lavorativi in settori diversi (pubblico impiego, industria
ecc.). Ha diritto alla disoccupazione a requisiti ridotti anche il
lavoratore dipendente che, pur non riuscendo a lavorare per almeno 78 giorni
nel corso dell’ anno per effetto di malattia, infortunio o permessi
retribuiti, quando per tali giornate vi sia stata corresponsione da parte
dell’azienda a qualsiasi titolo, di una quota di retribuzione (ad esempio
l’integrazione di malattia o infortunio a carico dell’azienda).
L’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti è pari al 30% della
retribuzione media percepita nell’ anno per cui si richiede l’indennità.
La domanda va presentata entro il 31 marzo dell’ anno successivo a quello
per il quale si chiede la prestazione. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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