Anonimo

chiede:

Buongiorno, sono Stefania,
sono incinta alla decima settimana e lavoro a scuola con bambini piccoli.
A causa del mio stato di salute(attualmente sono in malattia) e del mio
lavoro che richiede una certa energia e attenzione, la mia ginecologa sta
valutando la possibilità di una maternità a rischio.
Il mio contratto di lavoro termina a Giugno e di norma per i mesi estivi
richiedo la disoccupazione ordinaria fino a quando (generalmente
settembre) non mi viene proposto un nuovo contratto annuale.
Le domande che vi pongo sono le seguenti: qualora mi venga data la
maternità a rischio fino al termine del contratto, posso poi fare la
domanda di disoccupazione ordinaria?
Se invece la maternità a rischio mi viene data oltre la data del contratto di lavoro cosa dovrò fare in questo caso (dovrò in ogni caso presentare la domanda di disoccupazione?)?
Per non perdere dei diritti e del denaro in quale direzione sarebbe
opportuno muoversi?
Spero in una vostra risposta… grazie

Gentile Stefania, qualora la Direzione Provinciale del Lavoro
territorialmente competente approvasse la Sua richiesta di maternità
anticipata, potrebbe essere autorizzata ad astenersi dal lavoro fino al 7°
mese dopo il parto, qualora dopo il 3° mese sussistessero le stesse
condizioni che hanno comportato l’astensione anticipata (ad esempio:
condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli o lavoro faticoso,
pericoloso, insalubre e non possa essere adibita ad altre mansioni). In tale
ipotesi continuerebbe a percepire l’indennità di maternità anticipata. Nel
caso di scadenza del contratto di lavoro prima dell’interdizione l’indennità
di maternità le spetterebbe nel caso in cui entrasse in astensione entro il
60° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Qualora, invece, la
cessazione del rapporto di lavoro intervenisse dopo 60 giorni, avrà diritto
a percepire l’indennità di maternità, se all’inizio dell’astensione
obbligatoria percepiva un trattamento di disoccupazione ordinaria.
L’indennità di maternità non è cumulabile con l’indennità di disoccupazione
ordinaria. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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