Anonimo

chiede:

Ho un contratto a tempo indeterminato del settore commercio, volevo sapere come funzionano i congedi di maternità fino agli 8 anni del bambino. Io rientro quando il bambino ha 9 mesi, dopodiché lavorerò part-time fino ai suoi 12 mesi per l’allattamento, poi so che c’è la possibilità di chiedere il part-time fino ai 3 anni del bambino. Successivamente posso chiedere un
contratto part-time? E l’azienda è obbligata a darmelo o può anche rifiutare? Grazie mille, spero di avere presto vostre notizie.

Gentile Signora,
per quanto riguarda l’astensione obbligatoria la stessa può essere fruita in due modi differenti: o due mesi prima del parto e tre dopo oppure un mese prima del parto e quattro dopo (solo su indicazione medica che certifica che la prosecuzione del lavoro all’ottavo mese di gravidanza non comporta problemi né per la donna né per il feto né per la gravidanza stessa). Successivamente la
madre può optare per l’astensione facoltativa che è di sei mesi, anche frazionabili, da godere entro i tre anni di vita del bambino con retribuzione al 30% della RMG o fino agli otto anni del bambino senza retribuzione. Entro l’anno di vita del bambino, la madre che rientra al lavoro ha diritto a dei
permessi giornalieri per allattamento (non cumulabili con altre assenze) nella misura di due ore giornaliere per rapporti di lavoro a tempo pieno (otto ore),
di un’ora giornaliera per rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale al
50% (quattro ore) e di un’ora e frazioni della stessa per rapporti di lavoro a
tempo parziale superiori alle quattro ma inferiori alle otto ore giornaliere.
La maggior parte dei CCNL prevede la possibilità per la lavoratrice madre di
richiedere il part-time entro ben determinati requisiti, regolati in maniera
diversa a seconda dei contratti collettivi e quindi generalizzare è impreciso.
Lo stesso part-time è di norma concesso per tre anni ma nulla vieta alla
lavoratrice di chiederne la proroga oppure la definitiva conversione ed è
facoltà dell’azienda accettare ma anche qui ogni caso è a sé.
Cordiali saluti,

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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