Anonimo

chiede:

Salve, sono una assistente odontoiatra con contratto indeterminato al 4 liv super. Sono alla 33.ima settimana, e devo presentare la domanda di congedo
per maternità (astensione obbligatoria) lavoratrici dipendenti
all’ispettorato. Oltre ai 3 mesi concessi per l’allattamento, posso
chiedere altro tempo da trascorrere con la mia bimba prima di rientrare totalmente a lavoro? Io, dal secondo mese sono in gravidanza a rischio per
continue contrazioni, e poi l’ambiente lavorativo non mi avrebbe comunque
permesso di continuare a lavorare. Per cortesia, aiutatemi a capire
meglio. Grazie anticipatamente

Gentilissima Jessica,
ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro entro gli otto anni di età del proprio figlio, di conseguenza possiamo affermare che le astensioni non possono superare un periodo complessivo, tra i genitori, di dieci mesi, elevabili a undici.
La normativa di riferimento prevede che possano chiedere l’astensione facoltativa:
– le madri lavoratrici dipendenti, le quali possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, fino al compimento di otto anni di età del bambino;
– i padri lavoratori dipendenti, i quali possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi, elevabile a sette, nel caso in cui il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore ai tre mesi.
L’indennità per astensione facoltativa spetta, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi entro il terzo anno di età del bambino.
In caso di superamento dei sei mesi complessivi tra i genitori (dal compimento dei tre anni e fino a otto anni di età del bambino), l’indennità è subordinata a determinate condizioni economiche: il reddito individuale del genitore richiedente non deve essere superiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione previsto per l’anno nel quale viene presentata la domanda (per l’anno 2009 questo tetto è pari a Euro 14891,50).
Nel rinnovare i migliori auguri la saluto cordialmente.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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