Essere genitori non è facile, non lo è mai stato e mai lo sarà, perché è un compito difficile per il quale sono tante le responsabilità e le difficoltà da affrontare. Ogni genitore ha dei precisi doveri nei confronti dei figli e a questi non è possibile rinunciare o derogare, non per libera scelta. A questo proposito è doveroso approfondire la questione della rinuncia alla responsabilità genitoriale. Per farlo è necessario comprendere il contesto giuridico nel quale ci si muove, cosa si intende per responsabilità genitoriale e quali sono le situazioni che possono modificare questa serie di diritti e doveri.

Per fare chiarezza su un argomento così delicato e di estrema importanza, abbiamo avuto il piacere di intervistare l’Avvocata Sara Girelli, con la quale abbiamo potuto chiarire cos’è la responsabilità genitoriale, com’è disciplinata dall’attuale ordinamento giuridico e quando può essere modificata, limitata o sospesa.

Una doverosa premessa è quella relativa alla legge di riferimento che disciplina la responsabilità genitoriale. Essa, come specificato dall’Avvocata Girelli, è stata introdotta dal decreto legislativo n. 154/2013, riscrivendo gli articoli 315 e seguenti del codice civile. Con questo decreto legislativo è stata definitivamente sostituita la precedente formulazione e disciplina della “potestà genitoriale”.

Cos’è la responsabilità genitoriale?

Avvocata Girelli, cosa si intende quando si parla di responsabilità genitoriale?

La responsabilità genitoriale indica l’insieme dei diritti e doveri dei genitori nei confronti dei figli e sussiste in tutti i casi in cui ci siano figli, prescindendo dal fatto che questi siano nati all’interno o al di fuori del matrimonio (art. 315 c.c.). Il codice civile disciplina i doveri dei genitori nei confronti dei figli, ma anche i doveri dei figli nei confronti dei genitori.

Quali sono i doveri dei genitori verso i propri figli?

I figli hanno diritto a essere mantenuti, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni; hanno diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti (il codice civile si occupa solo dei nonni all’art. 317).

Quali, invece, i doveri dei figli?

I figli, a loro volta, devono rispettare i genitori; contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa; hanno inoltre l’obbligo di risiedere presso la casa dei genitori.

Quando inizia la responsabilità genitoriale?

La responsabilità genitoriale nasce con la nascita del figlio all’interno del matrimonio e con  il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.

Modifiche, limitazioni, sospensione e rinuncia

È possibile per uno o entrambi i genitori fare espressa rinuncia alla propria responsabilità genitoriale?

La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori di comune accordo e non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio. Può accadere che uno dei genitori sia impossibilitato, per lontananza o incapacità o altro impedimento, a esercitare la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e, quindi, in questo caso viene esercitata in modo esclusivo solo da un genitore.

La responsabilità genitoriale decade quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti oppure abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per i figli (articoli 330 e seguenti del codice civile), ma non è possibile rinunciare alla responsabilità genitoriale.

Come si esercita la responsabilità genitoriale in caso di disaccordo tra i genitori?

Qualora tra i genitori non ci sia accordo sull’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, l’art. 316 del codice civile dispone che per le questioni di particolare importanza, ciascun genitore può ricorrere al Giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il Giudice, pertanto, sentiti i genitori e il minore che abbia compiuto 12 anni (o anche di età inferiore ove capace di discernimento), suggerisce le determinazioni che ritiene necessarie e utili nell’interesse del minore stesso e dell’unità famigliare. Qualora dovesse permanere il contrasto tra i genitori, il Giudice attribuisce il potere di decisione ad un solo genitore, ritenuto più idoneo a curare l’interesse dei figli.

La responsabilità genitoriale può essere sospesa temporaneamente?

Il giudice pronuncia la decadenza dalla responsabilità genitoriale, e può per gravi motivi ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare oppure l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Il giudice può reintegrare il genitore nella responsabilità genitoriale quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio (art. 332 codice civile).

Qualora la condotta di un genitore non sia tale da fargli perdere la responsabilità genitoriale, ma sia comunque pregiudizievole per il figlio, il Giudice può adottare i provvedimenti ritenuti opportuni nell’interesse del minore, disponendo, ad esempio, l’allontanamento dalla casa famigliare del minore oppure l’allontanamento del genitore che maltratta o abusa del minore.

Ci sono altri provvedimenti che il Giudice può adottare per la tutela del minore?

Un ulteriore provvedimento che può adottare il Giudice è la rimozione dall’amministrazione dei beni del minore di entrambi i genitori o del genitore; questa ipotesi (art. 334) si verifica quando il patrimonio del minore è male amministrato.

Il tribunale, di fronte a tale situazione, può: stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione, oppure, rimuovere entrambi o uno solo di essi dall’amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale. Se tutti e due i genitori sono stati rimossi dall’amministrazione, questa sarà affidata a un curatore.

Com’è disciplinata la responsabilità genitoriale in caso di separazione con relativo affidamento del minore?

L’affidamento del minore è sempre condiviso e quindi assegnato a entrambi i genitori, ma qualora l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore, l’affidamento può diventare esclusivo con provvedimento del Giudice.

Con l’affidamento esclusivo, la responsabilità genitoriale è esercitata in via esclusiva solo dal genitore affidatario (art. 337 quater c.c.), che si deve attenere scrupolosamente alle disposizioni del Giudice. Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono prese da entrambi i genitori, ma anche in questo caso il giudice potrebbe decidere di attribuire il potere di prendere tali decisioni al solo genitore affidatario.

In ogni caso il genitore a cui i figli non sono affidati, ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Tutti questi provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale non passano in giudicato (non sono mai definitivi) tant’è che l’art. 337 quinquies prevede la possibilità di avanzare richiesta di revisione al giudice.

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