Dal 6 agosto il Green pass è obbligatorio per accedere a ristoranti, palestre, o sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza; ma nel decreto siglato dal Governo l’obbligo della certificazione verde è prevista, a partire dal 1° settembre, è esteso anche alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie e alle università.

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione – si legge infatti nel decreto –  tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

L’obbligo di mostrare il Green pass si unisce quindi al protocollo, già stilato, da mantenere in aula, che comprende ancora l’uso delle mascherine e del distanziamento sociale; tutte le misure adottate servono, naturalmente, a scongiurare un ennesimo anno di Dad e a garantire il ritorno in presenza in tutti gli istituti.

Nel decreto non si parla espressamente di asili nido, ma pare che l’orientamento generale delle Regioni – cui appartiene la competenza in fatto di nidi – sia quello di richiedere il Green pass al personale scolastico, ma non ai genitori durante le settimane dell’inserimento (neppure il tampone negativo); così hanno deciso, ad esempio, il Comune di Trento, e il Comune di Moncalieri, spiegando di equiparare questi istituti alle scuole dell’infanzia. I sindacati degli educatori piemontesi hanno però fatto sapere di voler attendere il protocollo ufficiale del Governo prima di prendere una decisione definitiva.

Naturalmente, dall’obbligo di mostrare il Green pass è esente chi è in possesso della certificazione medica che attesti l’impossibilità, per condizione medica, di ricevere o completare il ciclo vaccinale, così come spiegato nella Circolare diffusa dal Ministero della Salute.

Come già chiarito nel decreto del 6 agosto,

Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

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