Il Decreto Legge del 21 ottobre 2021, n° 146 ha esteso la validità dei congedi parentali fino al 31 dicembre 2021, in merito ai possibili casi Covid nelle scuole e alla conseguente quarantena, per i genitori/lavoratori che hanno figli minori.

Tutte le informazioni inerenti i congedi e come i genitori lavoratori, sia autonomi che dipendenti, possono usufruirne in caso di Covid in famiglia.

Covid nelle scuole e quarantena: congedi parentali validi fino al 31 dicembre

Con la riattivazione del decreto fiscale vengono rinnovati i congedi parentali Covid per i genitori/lavoratori che hanno figli che svolgono didattica a distanza o in quarantena.

Come si legge nel DL n° 146:

Fino al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, alla durata dell’infezione da Covid del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Questo stesso beneficio è valido altresì per i genitori che hanno figli con disabilità grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), che al di là dall’età del figlio possono usufruire del congedo parentale per:

  • tutta la durata dell’infezione da Covid del bimbo;
  • la durata della quarantena;
  •  in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza;
  • in caso di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal bambino.

Congedi Parentali straordinari: Indennità e in caso di figli 14-16 anni

Il congedo parentale può essere speso in due modi:

  • giornalmente;
  • a fascia oraria.

Mentre, per i periodi di astensione, è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori, in alternanza tra loro, hanno diritto, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, come specificato anche dal comma 4 del decreto legge.

Si ricorda però che i giorni di congedo possono essere richiesti da un unico genitore fatta accezione nel caso in cui in famiglia vi siano più figli minori avuti da precedenti relazioni o ex coniugi e che questi ultimi non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure previste dal decreto.

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