Nella circolare 102 2022 sono state pubblicate dall’INPS le istruzioni per l’utilizzo dell’esonero contributivo per le neomamme che tornano al lavoro dopo il congedo di maternità obbligatoria. La legge di bilancio 234 2021 ha previsto, solo per il 2022 in via sperimentale, un esonero pari al 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 all’articolo 1, comma 137 ha previsto:

In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero contributivo post congedo (obbligatorio, ma anche di quello facoltativo parentale) spetta quindi alle mamme lavoratrici dipendenti del settore privato che tornano al lavoro entro il 30 dicembre 2022 e dura 12 mesi dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo.

La misura non si applica quindi nei confronti delle lavoratrici dipendenti della pubblica Amministrazione ma include, per i rapporti di lavoro che si instaurano entro il 31 dicembre 2022:

  • il settore agricolo
  • rapporti di lavoro a tempo indeterminato
  • rapporti di lavoro a tempo determinato
  • rapporti di lavoro in regime di part-time
  • rapporti di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente.

L’istituto ha comunicato che spetta al datore di lavoro presentare la domanda e che per i rapporti di lavoro domestico verranno fornite istruzioni con un successivo messaggio.

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