Art. 49
(Riduzione oneri sociali e tutela della maternità)

1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1o luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all’adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità , a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità , la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività  commerciali, la misura del contributo annuo di cui all’articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n.546, è rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità , alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l’anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall’anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.

3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri previsti dall’attuazione dell’articolo 55, comma 1, lettere o) e s), nonché degli oneri derivanti dall’articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.

4. Nell’ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono così modificate:

  • a) per i datori di lavoro:
        • 1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura del 23,81 per cento;
        • 2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è soppresso;
        • 3) il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del 2,48 per cento;
        • 4) il contributo per l’indennità  di malattia è stabilito nella misura del 2,22 per cento;
        • 5) il contributo per l’indennità  di maternità  è ridotto dello 0,57 per cento;
  • b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura dell’8,89 per cento.
    • 5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b).
    • 6. Il comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è abrogato.
    • 7. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l’anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall’anno 2001, si provvede:
      • a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità  previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle finanze;
      • b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presenta legge.

8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l’intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

      • a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità  e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
      • b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività  lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o dell’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
      • c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

9. L’assegno di cui al comma 8, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato dall’INPS, a domanda dell’interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

10. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n.1204.

11. L’importo della quota di cui al comma 1 e dell’assegno di cui al comma 8 sono rivalutati al 1o gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT.

12. A decorrere dal 1o luglio 2000 l’assegno di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità , alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n.448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1o luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All’assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 11.

13. Con i decreti di cui al comma 14 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all’adottante del minore.

14. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà  sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente.

15. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui al comma 1, 3 e 4, è valutato in lire 92 miliardi per l’anno 2000, in lire 186 miliardi per l’anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall’anno 2002.

16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all’aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell’anno 2000, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

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