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La legge prevede anche per il 2018 l'erogazione del bonus baby sitter e asilo nido per le neomamme che non usufruiscono del congedo parentale: a chi è rivolto e quali sono le modalità di presentazione della domanda di contributo
Per le mamme che tornano al lavoro una volta terminato il congedo di maternità obbligatorio anche nel 2018 è previsto il bonus baby sitter e servizi all’infanzia. Come già negli scorsi anni è stato confermato infatti il contributo statale per le neomamme che non richiedono il congedo parentale (o ne usufruiscono solo in parte) e quindi tornano al lavoro subito dopo la maternità obbligatoria. Il bonus (introdotto dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012 e prorogato anche per il 2018) è finanziato da un emendamento inserito nella legge di Bilancio 2017: come spiegato sul sito dell’Inps
Le neomamme che non usufruiscono del congedo parentale (il periodo successivo al periodo di maternità obbligatoria) potranno continuare a presentare la domanda per il voucher che è stato rinominato “Contributo per l’acquisto dei servizi di baby-sitting” ed erogato secondo le modalità previste per il “Libretto famiglia”.
La legge prevede che al contributo, erogato sotto forma di voucher, possano accedere: le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, le lavoratrici iscritte alla gestione separata e le libere professioniste (entro gli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di indennità di maternità e che non abbiano fatto usufruito dell’intero periodo di congedo parentale), e infine le lavoratrici autonome che abbiano concluso il periodo di fruizione dell’indennità di maternità, prima del compimento di un anno di età del figlio e che non abbiano fruito dell’intero periodo di congedo parentale. Nel caso delle lavoratrici autonome il contributo può avere una durata massima di tre mesi.
Il bonus baby sitter e asilo nido è previsto anche per le mamme che hanno un lavoro part-time: in questo caso il contributo viene calcolato in proporzione alle ore lavorative svolte.
Il bonus baby sitter e servizi all’infanzia consiste nell’erogazione di un contributo di 600 euro al mese per un massimo di sei mesi (ridotti a tre mesi per le lavoratrici autonome) per il pagamento delle rette degli asili nido o del servizio di baby sitting (tramite voucher). Si può richiedere al termine del congedo di maternità obbligatorio oppure entro gli 11 mesi successivi: una possibilità a cui è possibile ricorrere solo in alternativa al congedo parentale, a cui la mamma, al termine del congedo di maternità obbligatorio, dichiara di rinunciare per tornare subito al lavoro.
Nel caso di contributo destinato ai servizi dell’infanzia (asili pubblici o privati convenzionati), spiega l’Inps, il pagamento avverrà direttamente alla struttura scolastica per ogni mese di congedo parentale non fruito, mentre per chi si rivolge ad un servizio di baby sitting il contributo sarà erogato mediante il Libretto famiglia. Si tratta di una misura diversa da quella del bonus nido che spetta a tutte le famiglie e che consiste nell’erogazione di un contributo di 1000 euro all’anno (distribuiti su 11 mensilità) per il pagamento della retta dell’asilo nido.
Sul sito del Servizio di previdenza nazionale si legge ancora:
Il contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco formato sulla base delle iscrizioni effettuate dalle strutture stesse. Tale elenco è pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it) affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio.
La domanda di contributo va presentata all’Inps direttamente tramite il portale web (www.inps.it) con il proprio codice Pin dispositivo, oppure rivolgendosi ai servizi telematici degli enti di patronato, o ancora telefonando al Contact Center (al numero 803 164 da rete fissa, 06 164 164 da mobile).
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