
Parto in casa: una scelta green, ma con attenzione
Partorire in casa può essere una scelta che punti a una nascita "naturale" e serena, ma occorre ponderare bene tutti i rischi e le possibili compl...
In Italia è possibile partorire in ospedale senza lasciare le proprie generalità e lasciando il proprio bambino per farlo dare in adozione: le leggi che regolano la materia.
“Mi farò promotrice di una iniziativa per pubblicizzare e far conoscere a tutte le donne, italiane e, soprattutto, immigrate, che è possibile partorire in ospedale senza lasciare le proprie generalità e lasciando il proprio bambino alla struttura sanitaria che provvederà ad avviarlo all’adozione“. Questo è ciò che ha affermato il Ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo, non appena venuta a conoscenza dell’ennesimo caso di abbandono di un neonato registrato l’altro giorno in una stazione in provincia di Firenze, nonostante la norma che consente alle donne di non riconoscere il bambino dopo il parto in ospedale senza conseguenze civili o penali.
“La normativa italiana – ha proseguito il ministro – in questa materia è avanzata, ma purtroppo poco conosciuta, soprattutto dalle fasce più a rischio della popolazione, mi riferisco in particolare alle donne immigrate, che magari temono di entrare in contatto con le istituzioni, fosse anche l’ospedale, perché non in regola col permesso di soggiorno o per timore di perdere il lavoro o ancora per altri motivi. La legge italiana – ha aggiunto il Ministro – protegge i minori e le madri e consente che qualsiasi donna che si reca in una struttura pubblica in prossimità del parto sia seguita e curata senza alcun obbligo di fornire le proprie generalità o altre informazioni sulla propria identità. È una normativa di civiltà che punta in primo luogo a proteggere la salute del bambino e quella della madre. Ed è una normativa che deve essere conosciuta. È inaccettabile che nel nostro paese si continuino a lasciare neonati nei cassonetti o nelle stazioni”.
“La vita di un bambino è preziosa quanto la salute della madre, spesso costretta a partorire in condizioni sanitarie più che precarie. Tutto ciò si può e si deve evitare. Una campagna mirata e chiara su questo tema – conclude il Ministro Prestigiacomo – a questo punto credo sia doverosa e necessaria ed il Governo se ne farà carico in tempi brevissimi, accelerando un progetto già avviato dalla Commissione Nazionale Pari Opportunità. Questa iniziativa si affiancherà alle molte che già esistono nel mondo del volontariato, nell’ottica di una attiva collaborazione con quanti operano in questo campo per la massima diffusione ed efficacia di un messaggio di forte tutela per la vita dei bambini e per la salute delle madri”.
Secondo l’Osservatorio nazionale sui minori dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, i casi di bambini abbandonati sono sempre meno, anche se non mancano le eccezioni, come dimostra questo caso. I bambini ospiti negli orfanotrofi nel 2000 erano 23.825. Il dato è praticamente dimezzato rispetto al 1991 quando negli orfanotrofi vi erano 45.934 bambini.
A tal proposito riportiamo un elenco di leggi e articoli che regolano la materia:
Codice Civile, art. 250:
La donna ha il diritto ad essere aiutata e informata sul fatto che può partorire senza riconoscere il figlio e senza che il suo nome compaia sull’atto di nascita. Il bambino quindi non avrà il suo cognome.
Legge 8.5.1927 n. 798 art.9 – art. 622,326 Codice Penale:
La donna ha il diritto ad una rigorosa protezione del segreto del suo nome, qualora non voglia riconoscere il figlio.
Legge 127/97 art. 2 comma 1:
“La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da… o da chi ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata…” La volontà della donna di non riconoscere il bambino deve essere rispettata.
Costituzione Artt. 2-3-31 comma 2:
La tutela della vita e della maternità impongono al legislatore la tutela della riservatezza della donna.
Legge 184/83, art.11
Il tribunale, qualora il minore non sia riconosciuto dalla madre, non può fare ricerche sulla paternità del bambino.
R.D.L. 8.5.1927 art.9 n. 798:
È rigorosamente vietato rivelare il nome della madre che non intende riconoscere il figlio. Coloro che per motivi d’ufficio sono venuti a conoscenza del nome della madre, hanno il rigido divieto di rivelare tale conoscenza Artt. 163-177-622 Codice Penale… e commettono reato se lo rivelano.
Sentenza Corte Costituzionale n. 171/94
“…qualunque donna partoriente, ancorché da elementi informali risulti trattarsi di coniugata, può dichiarare di non voler essere nominata nell’atto di nascita…”.
Le Leggi sull’adozione:
Legge 184/83 art. 11:
“…nel caso in cui non risulti l’esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore, …il Tribunale dei Minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità…” art.22: “…il Tribunale dei Minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo…”
Articolo originale pubblicato il 2 gennaio 2005
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