Anonimo

chiede:

Buongiorno avvocato, ho partorito 5 settimane fa e mi è stata diagnosticata una forma di depressione post-partum. Volevo sapere se sono previste forme di riconoscimento per questa patologia e come farne richiesta (sono una lavoratrice con contratto determinato).

Avv. Lorenzo Cirri

risponde:

Buongiorno signora, non c’è una normativa specifica riguardante l’astensione dal lavoro per la patologia da Lei indicata, la quale, di conseguenza, deve essere trattata come ogni altra malattia. Nello specifico, se la depressione insorge, come nel Suo caso, durante il congedo di maternità, non vi è diritto ad un’indennità ulteriore rispetto a quella di maternità, poiché quest’ultima ricomprende “ogni altra indennità spettante per malattia” (art. 22, 2° comma, d.lgs. 151/2001). Durante il periodo di congedo parentale può invece sospendere predetto trattamento per beneficiare dell’indennità di malattia, procedendo, per mezzo del proprio medico di base, all’invio del certificato in modalità telematica. L’eventuale periodo di malattia non impedirà comunque al rapporto di lavoro di terminare alla scadenza contrattuale. Cordialmente

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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