Anonimo

chiede:

Buonasera, ho 28 anni e sono commessa in un negozio di abbigliamento. Questo mese mi è stato rinnovato per la terza volta il contratto a tempo determinato, pur avendo comunicato la mia gravidanza. Dopo un anno di rinnovo mi hanno prolungato fino ad aprile 2021.

Continuerò a lavorare fino a due mesi prima della data presunta del parto e mi assenterò per i 3 mesi consecutivi al parto. Il rinnovo del contratto però ha scandenza nel mese di aprile 2021, lo stesso mese in cui partorirò.

Mi assenterò da lavoro a febbraio 2021: possono licenziarmi anche se sono nel pieno della mia maternità? Perché la scadenza avviene proprio nel mese in cui partorisco e dovrei rientrare a luglio/agosto 2021. La ringrazio.

Avv. Sara Girelli

risponde:

Buongiorno signora, le tutele delle madri lavoratrici con contratto subordinato a tempo determinato prevedono il congedo di maternità e, a seconda della scadenza contrattuale, si declinano diverse discipline.

A) Nel caso in cui il contratto scade durante il periodo di congedo, si applicano le seguenti discipline particolari:

  • Se il contratto scade entro 2 mesi prima del parto si applica la disciplina prevista per il congedo di maternità che prevede l’astensione obbligatoria della lavoratrice per i due mesi precedenti al parto e i tre successivi. Decorsi tre mesi post partum non è però possibile prevedere periodi di estensione del congedo, tranne per il caso in cui il contratto sia rinnovato o abbia inizio un nuovo rapporto di lavoro, nel qual caso è possibile l’estensione del congedo fino al settimo mese di vita del bambino;
  • Se il contratto scade entro 3 mesi prima del parto: anche in questo caso il diritto al congedo spetta comunque, nonostante il contratto sia scaduto da più di un mese, salvo rinnovo del contratto o nuovo rapporto di lavoro;
  • Se il contratto scade oltre 3 mesi successivi al parto: non si possono applicare né il congedo obbligatorio né l’estensione del congedo per gravi complicanze della gravidanza. Può applicarsi semmai l’estensione del congedo quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino o quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni in ragione della pericolosità del lavoro.

B) Nel caso in cui il contratto scade prima il periodo di congedo, si applicano le seguenti discipline particolari:

  • Se il contratto scade entro 60 giorni precedenti i due mesi prima del parto: si procede solo
    con l’interdizione obbligatoria comunque fino a tre mesi dalla data effettiva della nascita;
  • Se il contratto scade entro 60 giorni precedenti ai due mesi prima del parto, ma la lavoratrice è già in congedo ex art 17 TU: in questo caso l’anticipazione dell’interdizione si interrompe con il cessare del rapporto di lavoro. Si applica, poi, solo l’interdizione obbligatoria
  • Se il contratto scade prima dei 60 giorni precedenti ai due mesi prima del parto con richiesta ex novo entro 60 giorni dalla scadenza di un congedo ex art. 17 TU: in questo caso l’anticipazione dell’interdizione può essere rinnovata nonostante la cessazione del rapporto di lavoro, e prosegue, sussistendone le ragioni mediche, comunque fino a tre mesi dalla data effettiva della nascita

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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