La Corte di Cassazione ha respinto il reclamo di due donne per la cancellazione della trascrizione dell’atto di nascita del figlio, confermando la decisione della Corte d’Appello. Secondo l’ordinanza 23527, depositata il 2 agosto 2023, la trascrizione non sarebbe quindi valida.

Le due donne, unite civilmente, nel 2018 avevano fatto ricordo alla cosiddetta “fecondazione artificiale”, ovvero la procreazione medicalmente assistita. Per farlo avevano scelto di recarsi in Spagna, in quanto nel nostro Paese la legge 40 del 2004 vieta alle coppie omosessuali di fare ricorso a questa pratica, che è riservata unicamente a coppie eterosessuali che abbiano problemi di sterilità o infertilità.

La coppia aveva quindi scelto di utilizzare gli spermatozoi di un donatore anonimo e gli ovuli di una delle due. In seguito, il parto era avvenuto in Italia e il sindaco aveva trascritto sia la dichiarazione di nascita della madre biologia, sia il riconoscimento del genitore d’intenzione. Poco dopo però, il Tribunale di Milano aveva emesso un ordine di cancellazione della registrazione, dichiarata illegittima, in seguito al ricorso della Procura della Repubblica. Inutile quindi il reclamo delle due donne, che si sono viste respingere la richiesta sia dalla Corte d’Appello che dalla Corte di Cassazione.

In una situazione analoga a quella appena descritta però, nel mese di giugno di quest’anno il Tribunale di Milano aveva respinto tre richieste di annullamento da parte della Procura per quanto riguardava i figli di tre coppie di mamme, mentre aveva accolto quella di annullamento della trascrizione per il figlio di due papà. Questo perché questi ultimi avevano fatto ricorso alla gestazione per altri, considerata illegale dalla già citata legge 40, ma che probabilmente diventerà a breve reato universale (vale a dire perseguibile anche se commesso all’estero). La sentenza della Cassazione del 2 agosto sembrerebbe però ribaltare questa impostazione.

L’altro iter percorribile in Italia sarebbe quindi quello dell’adozione in casi particolari da parte del genitore non biologico, disciplinata dalla legge 184 del 1983, il quale prevede però un percorso molto lungo.

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