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La Corte ha ribadito che non deve essere sostituito il cognome originale dell'adottato maggiorenne con quello della famiglia adottante, non rilevando "una lesione del diritto all'identità personale dell'adottato".
No alla sostituzione del cognome dell’adottato maggiorenne con quello dell’adottante; la norma del Codice Civile, che al comma 3 dell’art. 299 stabilisce che “L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio” è stata ribadita con la sentenza numero 53 dalla Corte Costituzionale, scritta dalla giudice Emanuela Navarretta e depositata lo scorso 18 aprile.
In questo modo la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal tribunale di Reggio Emilia proprio in riferimento al citato articolo del Codice Civile che, come detto, non consente di sostituire, ma semmai di aggiungere o anteporre, il cognome della famiglia adottante a quello della famiglia di origine nel caso di adottato di maggiore età.
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La norma del Codice, ha ricordato la Corte Costituzionale, è stata da poco oggetto di una dichiarazione di incostituzionalità che ha permesso appunto di aggiungere il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiorenne, se entrambi si sono espressi favorevolmente in merito (sentenza numero 135 del 2023); ma una sostituzione totale con il cognome dell’adottante equivarrebbe alla cancellazione del cognome dell’adottato, “che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della sua identità personale”.
La Corte non giudica “la scelta legislativa di non consentire la sostituzione del cognome dell’adottato maggiore d’età con quello dell’adottante […] una lesione del diritto all’identità personale dell’adottato, né comporta una irragionevole disparità di trattamento rispetto all’adozione piena del minore d’età”.
Non è determinante neppure il consenso dell’adottato a un’adozione con effetto sostitutivo, che, si legge, lo esporrebbe al rischio di “condizionamenti da parte dell’adottante, tanto più ove si considerino i benefici che l’adozione civile apporta all’adottato sul piano successorio”.
“La Corte – si legge ancora – ha parimenti escluso che sussista una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’adozione piena del minore, poiché, finanche nei casi in cui l’adozione del maggiore d’età venga richiesta da chi in passato sia stato affidatario
dell’adottato, le due ipotesi legislative restano disomogenee”.
Da ultimo, la Corte ha specificato che in alcuni contesti particolari esistono già tutele per la persona maggiorenne che intenda cancellare il proprio cognome originario, in particolare quelle previste dall’articolo 89, comma 1, del Dpr 396 del 2000 che prevede che chiunque intenda cambiare il proprio cognome che “rivela l’origine naturale […), deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta”.