Parto in anonimato: come funziona in Italia

In Italia una donna può, entrando in ospedale, decidere di non comunicare le sue generalità. Vediamo perché e cosa succede subito dopo il parto.

Abitualmente quando nasce un bambino i genitori (o uno dei due per entrambi) va all’ufficio dedicato all’interno dell’ospedale per registrare la nascita e indicare il nome dei rispettivi genitori. Abitualmente, ma non sempre. In Italia per legge è possibile il parto in anonimato. Significa dare alla luce il bambino senza essere indicate nell’atto di nascita. Se per molti può sembrare una scelta sorprendente, in realtà è un diritto riconosciuto a tutte quelle donne che, per scelta o anche per necessità sofferta, devono farvi ricorso. Prima di analizzare più nel dettaglio cos’è e come funziona il parto in anonimato, è doveroso chiarire che questa opzione assicura tanto alla donna quanto al nascituro gli stessi diritti, tutele e cure riservate a qualsiasi altra gestante e neonato.

Secondo i dati raccolti dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN) in un’indagine condotta tra luglio 2013 e giugno 2014 su cento punti nascita italiani, su circa 80.000 nati analizzati i bambini non riconosciuti alla nascita furono 56, pari allo 0,07% del totale. Il 62,5% di questi casi riguardava madri straniere, il 37,5% madri italiane.

Cos’è il parto in anonimato e la legge italiana che lo disciplina

C’è un equivoco innanzitutto da chiarire. Il parto in anonimato non è da confondere con l’abbandono o con le culle per la vita che si trovano accanto ad alcuni ospedali. La differenza è profonda, sia sul piano medico che su quello legale.

Le culle per la vita sono dispositivi riscaldati, dotati di sensori di allarme, collocati generalmente all’esterno di ospedali o in alcuni casi di strutture religiose, pensati per accogliere i neonati abbandonati. Non vanno confuse con il parto in anonimato, che è una procedura medica che si svolge interamente all’interno di un ospedale.

La differenza più importante riguarda la tutela sanitaria della madre. Chi sceglie il parto in anonimato riceve assistenza medica completa durante il travaglio e il parto ed è seguita da ostetriche e medici, viene monitorata, e ha accesso a tutte le cure del caso. Chi deposita un neonato in una culla, invece, ha quasi certamente affrontato il parto da sola, senza assistenza, con tutti i rischi che questo comporta per la sua salute. Dal punto di vista del neonato, in entrambi i casi viene avviata una procedura di tutela, ma nel caso del parto in ospedale le condizioni di arrivo sono generalmente migliori e il percorso legale inizia da subito in modo ordinato.

Il fondamento normativo del parto in anonimato è l’articolo 30 del DPR 396/2000, il regolamento sull’ordinamento dello stato civile. Il primo comma stabilisce che la dichiarazione di nascita deve rispettare “l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”. Questo vuol dire che se una donna sceglie di non riconoscere il bambino, nell’atto di nascita viene scritto “nato da donna che non consente di essere nominata”, e il nome della madre rimane segreto per legge.

Questo diritto vale per tutte le donne che si trovano sul territorio italiano, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza, e anche in assenza di documenti d’identità. È gratuito, non richiede di dichiarare le proprie generalità al personale sanitario e non comporta nessuna conseguenza penale. L’obiettivo di questa norma è duplice. Da una parte proteggere la salute fisica e psicologica della madre e, dall’altra, garantire che il neonato nasca in condizioni sicure, evitando i rischi tragici legati ai parti in solitudine o agli abbandoni non protetti.

La protezione dei dati è regolata dall’articolo 93 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), che stabilisce che il certificato di assistenza al parto e la cartella clinica contenenti dati identificativi della madre non possono essere rilasciati prima che siano trascorsi cento anni dalla loro formazione. Un arco temporale che nella pratica equivale a un segreto permanente, salvo alcune eccezioni.

Perché una donna sceglie il parto in anonimato

Dietro ogni parto in anonimato c’è una storia diversa e non sempre comprensibile. L’inevitabile mancanza di tanti dati non permette di analizzare in profondità una scelta di questo tipo. Le ragioni che spingono una donna a questa scelta sono molteplici e raramente riconducibili a un’unica causa. Nella maggior parte dei casi si intrecciano fragilità personali, pressioni esterne e circostanze di vita che la donna non riesce a gestire da sola. I motivi più ricorrenti sono:

  • disagio psichico e sociale
  • difficoltà economiche
  • paura di perdere il lavoro
  • paura di essere espulse o di dover crescere un figlio da sole in un paese straniero (per le madri straniere)
  • coercizione (in casi di gravidanze non consensuali o situazioni di violenza)
  • giovane età
  • solitudine
  • abusi e violenza

In tutti i casi si tratta di situazioni che dovrebbero essere rilevate e attenzionate fin dalla gravidanza. Non tanto per modificare la scelta della donna, ma per garantire che quella scelta sia davvero libera e consapevole, e non il risultato di un isolamento o di una mancanza di informazioni e supporto. Oltre che per assicurare a una donna che sta vivendo delle difficoltà il supporto di cui ha bisogno innanzitutto come essere umano, prima ancora che come futura madre.

La procedura del parto in anonimato

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Fonte: iStock

La donna che sceglie di partorire in anonimato può presentarsi in qualsiasi ospedale pubblico o struttura convenzionata senza portare con sé documenti. Al momento dell’accesso al pronto soccorso ostetrico o al reparto maternità, può comunicare al personale sanitario la propria volontà di non essere nominata. Da quel momento in poi, il personale è vincolato al segreto d’ufficio.

Nei registri interni e nella cartella clinica non compaiono le sue generalità. Alcuni ospedali adottano codici o diciture di servizio, come “mamma segreta” seguito da un numero progressivo, per gestire la documentazione interna senza lasciare tracce identificative. Il parto avviene, ove possibile, in una stanza riservata, con il numero minimo di operatori necessario. Al termine del parto alla donna vengono forniti i farmaci utili nel periodo successive così da evitare che debba presentare in farmacia con una ricetta nominativa.

Come spiegato anche dal Policlinico Sant’Orsola di Bologna, l’ospedale attiva un’equipe multidisciplinare che include ostetriche, medici, assistenti sociali e, se necessario, psicologi. L’obiettivo è sostenere la donna nella propria scelta, che deve essere libera e consapevole, senza giudizi. La volontà di non essere nominata può essere revocata fino al momento in cui viene formalizzata la dichiarazione di nascita, che deve avvenire entro dieci giorni dal parto.

Entro quei dieci giorni, il medico o l’ostetrica presentano la dichiarazione di nascita all’ufficiale di stato civile. Il neonato acquisisce così un’identità anagrafica, un nome e la cittadinanza italiana. Contestualmente, l’ospedale segnala il caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, comunicando la situazione di abbandono e avviando la procedura per la dichiarazione di adottabilità.

Cosa succede al bambino dopo la nascita

Abbiamo visto che la donna che sceglie il parto in anonimato partorisce il bambino come qualsiasi altra gestante, con l’unica differenza di non dover comunicare il proprio nome o le proprie generalità. Per il neonato, invece, dopo la dichiarazione di nascita resta in ospedale finché le sue condizioni di salute lo consentono, poi viene affidato ai servizi sociali, che lo collocano in una famiglia affidataria o in una struttura di accoglienza in attesa della procedura di adozione. Il Tribunale per i Minorenni apre il procedimento di adottabilità e, una volta dichiarata la situazione di abbandono, individua una coppia che lo possa adottare. Una volta completata l’adozione, il bambino acquisisce a tutti gli effetti lo stato di figlio dei genitori adottivi.

I tempi dipendono dalla complessità del singolo caso, ma il sistema italiano è strutturato per rendere questi percorsi il più rapidi possibile, nell’interesse del minore. Come previsto dalla Legge 149/2001, che ha riformato la disciplina dell’adozione e dell’affidamento, il principio guida è il diritto del bambino a crescere in una famiglia.

I diritti del figlio (e del padre biologico)

Per quanto potrebbe sorprendere, l’anonimato scelto dalla madre al momento del parto non è irreversibile. La sentenza n. 278 del 2013 della Corte Costituzionale ha cambiato questo quadro in modo significativo. La Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 28, comma 7, della legge sull’adozione (L. 184/1983), nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice di interpellare la madre biologica, su richiesta del figlio maggiorenne, per verificare se intendesse revocare la propria scelta di restare anonima.

La logica della sentenza si basa sul diritto del figlio a conoscere le proprie origini. Un principio che trova fondamento nell’articolo 2 della Costituzione ed è riconducibile al diritto all’identità personale, che non può essere sacrificato in modo assoluto e definitivo senza che esista almeno la possibilità di verificare se la madre desideri ancora mantenere il segreto. La sentenza era stata preceduta, nel 2012, dalla condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per un caso in cui era stata rilevata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea per l’assenza di qualsiasi meccanismo di bilanciamento.

In assenza di una legge attuativa del Parlamento, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1946 del 2017, che ha stabilito che il giudice può e deve procedere all’interpello della madre anche senza una disciplina procedurale specifica, adattando gli strumenti già disponibili nell’ordinamento. L’interpello avviene con modalità che garantiscono la massima riservatezza. Se la madre conferma la volontà di rimanere anonima, l’identità rimane segreta e al figlio possono essere fornite, su richiesta, solo informazioni sanitarie di carattere genetico. Se la madre accetta di essere contattata, si apre la possibilità di un incontro.

La giurisprudenza successiva ha ulteriormente precisato il quadro normativo. La Cassazione con le sentenze n. 15024/2016 e n. 22838/2016 ha stabilito che dopo la morte della madre il diritto del figlio all’accesso ai dati può prevalere, poiché vengono meno le esigenze di protezione legate alla vita sociale della donna. Con la sentenza n. 6963/2018, poi, la Corte ha esteso il diritto di accesso anche alla ricerca di fratelli e sorelle biologici adulti, sempre subordinandolo al loro consenso.

E in tutto questo, qual è il ruolo (e quali sono i diritti) del padre biologico?

Le possibilità sono due. Il padre biologico non sa della scelta della donna di ricorrere al parto in anonimato (o potrebbvb e non condividerlo) o ne è al corrente, ma vuole riconoscere il figlio. Il parto in anonimato è una scelta che spetta esclusivamente alla donna. La legge non richiede il consenso del padre biologico, né prevede che venga informato. La posizione del padre dipende però da quanto sa e da quando decide di agire.

Se il padre non è a conoscenza della gravidanza o del parto, il sistema non prevede alcun meccanismo per cercarlo o avvisarlo. L’ospedale segnala il caso al Tribunale per i Minorenni omettendo qualsiasi riferimento alla madre, e il procedimento di adottabilità si apre immediatamente senza ulteriori accertamenti. Se il bambino viene inserito in affidamento preadottivo prima che il padre si faccia vivo, l’interesse del minore al legame già instaurato prevale, come confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 23316/2021.

Se invece il padre sa della gravidanza e vuole riconoscere il figlio, può presentarsi al Tribunale per i Minorenni e chiedere la sospensione del procedimento di adottabilità. Il Tribunale valuta se il riconoscimento corrisponda all’interesse del minore (non è un diritto automatico) e il padre dovrà dimostrare sia la paternità sia la propria capacità genitoriale.

Va però detto che per la legge italiana l’identità della madre è protetta dal segreto anche nei confronti del padre biologico del bambino. Se il padre sa del parto ma non sa dove si trova il bambino, l’ospedale non può fornirgli alcuna informazione. Deve agire di propria iniziativa, rivolgersi al Tribunale e dimostrare di essere il genitore biologico e deve farlo anche con una certa urgenza, prima che il procedimento di adottabilità si chiuda.

Bisogna anche considerare che per la legge italiana c’è infine una differenza importante tra padre e madre. Se la donna non ricorre all’anonimato e il padre è identificabile, quest’ultimo non ha alcuna possibilità di sottrarsi al riconoscimento. Se si rifiuta, il figlio o la madre possono rivolgersi al giudice per ottenere l’accertamento della paternità, anche tramite test del DNA. La Cassazione con la sentenza n. 13880/2017 ha stabilito che questa differenza di trattamento non è ingiusta perché la situazione di una donna che non riesce ad affrontare una gravidanza non è paragonabile a quella di un uomo che vuole semplicemente evitare le proprie responsabilità di genitore.

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