
Responsabilità (o potestà) genitoriale: che cosa dice la legge per tutelare i bambini. In quali casi può subire limitazioni o decadere?
Un tema delicato, controverso ed estremamente divisivo ma che richiede un'analisi attenta ed equilibrata per comprenderne il reale significato.

A Roma la polizia locale ha ritrovato un neonato di quindici giorni all’interno di un appartamento. Lo ha trovato nudo, sottopeso, denutrito, circondato da rifiuti, muffe e quasi cinque chilogrammi di sostanze stupefacenti. Il bambino è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Umberto I, il compagno della madre arrestato per spaccio, la madre denunciata e il bambino collocato in sicurezza su disposizione dell’autorità competente, con intervento della Procura per i Minorenni. Una vicenda che ha generato, come spesso accade, reazioni forti e domande legittime: come è possibile che un neonato si trovi in quelle condizioni? Chi aveva il dovere di intervenire prima? E con quale strumento lo Stato può, e deve, separare un bambino dai propri genitori?
Sulla stessa linea, pur con tutte le differenze del caso (anche dal punto di vista giudiziario), va la vicenda (che ha per mesi occupato l’attenzione mediatica, anche con importanti strumentalizzazioni) della cosiddetta famiglia nel bosco. Il caso riguarda i tre bambini allontanati dai genitori nel novembre 2025 dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, dopo oltre un anno di interventi dei servizi sociali seguiti a un’intossicazione alimentare che aveva richiesto l’ospedalizzazione dell’intero nucleo familiare.
Vicende diverse ma che hanno, di fondo, una stessa domanda: quando un bambino può essere tolto ai genitori? Parliamone cercando di comprendere cosa dice la legge italiana, quali i motivi per cui si può arrivare a una decisione così estrema e cosa c’è davvero da sapere.
La domanda è rozza posta in questi termini perché pensare che un essere umano, per quanto infante e incapace di sopravvivere autonomamente, sia di proprietà di qualcuno altro è un concetto che nella nostra cultura è inaccettabile. Più che di proprietà, quindi, sarebbe opportuno parlare di responsabilità. Un termine che, oltretutto, consente di accogliere meglio l’idea che ci siano più attori coinvolti, non solo i genitori biologici.
Da questo punto di vista la legge italiana sancisce che ogni bambino ha il diritto di crescere nella propria famiglia. Lo afferma la legge 149/2001 (che ha riscritto e rafforzato la legge 184/1983 sul diritto del minore a una famiglia) dove all’articolo 1 si legge: “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”. La stessa norma aggiunge un principio fondamentale spesso ignorato nel dibattito pubblico, ovvero le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all’esercizio di questo diritto. La povertà, da sola, non è motivo di allontanamento. Lo Stato è invece tenuto a intervenire con sostegno e aiuto per mantenere il nucleo familiare unito.
L’allontanamento è quindi concepito dall’ordinamento italiano come un’eccezione, non la normalità non c’è quindi uno Stato che toglie i figli ai genitori perché li considera propri. È una misura eccezionale, temporanea e residuale e vi si ricorre solo quando il bambino è esposto a un rischio grave e immediato che non può essere gestito in altro modo. Una precisazione, quella normativa, che non risolve del tutto le critiche e le polemiche (ci si potrebbe chiedere chi stabilisce quale sia un rischio grave), ma che intanto circoscrive il quadro all’interno del quale muoversi.
Il Codice Civile prevede tre strumenti, con diversi livelli di gravità, nei quali è possibile ricorrere all’allontanamento dei figli. Questi strumenti sono disciplinati dagli articoli 330, 333 e 403.

Responsabilità (o potestà) genitoriale: che cosa dice la legge per tutelare i bambini. In quali casi può subire limitazioni o decadere?
L’articolo 330 disciplina la decadenza dalla responsabilità genitoriale. È un’eventualità che si applica nei casi più gravi, quando il genitore viola o trascura i propri doveri con pregiudizio grave per il figlio. La decadenza è pronunciata dal Tribunale per i Minorenni e può accompagnarsi all’allontanamento del bambino dalla residenza familiare.
L’articolo 333 riguarda invece le condotte pregiudizievoli che non raggiungono la soglia della decadenza della responsabilità genitoriale. In questi casi il giudice adotta i cosiddetti “provvedimenti convenienti”, che possono includere l’allontanamento del minore o del genitore responsabile dell’abuso dalla casa familiare. Entrambi i provvedimenti sono revocabili quando la situazione migliora. L’articolo 336 regola il procedimento che porta a queste decisioni, garantendo il contraddittorio e la possibilità per i genitori di essere ascoltati.
Il terzo strumento è quello di emergenza previsto dall’articolo 403 del Codice Civile, profondamente riformato dalla legge 206/2021 (la cosiddetta Riforma Cartabia, in vigore dal 22 giugno 2022). La norma consente alla pubblica autorità di collocare immediatamente un minore in un luogo sicuro (senza attendere un provvedimento del Tribunale) quando il bambino è moralmente o materialmente abbandonato oppure esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica, e vi è emergenza di provvedere.
Un aspetto fondamentale, spesso confuso o intorno al quale vi è molta confusione, riguarda l’autorità che può disporre l’allontanamento. L’articolo 403 del Codice Civile parla di “pubblica autorità” che, nella pratica, include le forze di polizia e le autorità amministrative, con il coinvolgimento dei servizi sociali comunali. Il Pubblico Ministero minorile non dispone direttamente il collocamento d’urgenza ex articolo 403 (quella competenza spetta alla pubblica autorità) ma interviene immediatamente dopo come controllo della legalità, potendo revocare o chiedere la convalida del provvedimento.
Nello specifico la procedura inizia con la pubblica autorità che dispone il collocamento in sicurezza che deve darne immediato avviso orale al PM minorile competente per quel territorio. Entro le ventiquattro ore successive deve trasmettere il provvedimento scritto con tutta la documentazione e una relazione sui motivi dell’intervento. Il PM, nelle settantadue ore successive, può revocare il provvedimento oppure chiederne la convalida al Tribunale per i Minorenni. Il Tribunale ha quarantotto ore per decidere sulla convalida, nominare un curatore speciale per il minore e fissare l’udienza entro quindici giorni. Entro i quindici giorni successivi all’udienza il Tribunale, in composizione collegiale, conferma, modifica o revoca il provvedimento. Se il PM non chiede la convalida entro settantadue ore, il provvedimento perde automaticamente efficacia. Gli altri termini sono stringenti e la loro violazione può essere motivo di reclamo, ma non comporta automaticamente la perdita di efficacia del collocamento. Queste scadenze, introdotte dalla Riforma Cartabia, esistono per garantire che nessun bambino resti in una situazione di separazione forzata senza un controllo giurisdizionale rapido.
Il caso di cronaca avvenuto a Roma è interessante per questo discorso anche perché la procedura di allerta è partita dall’ospedale nel quale il bambino è nato. I sanitari di quell’ospedale romano hanno segnalato ai servizi sociali la mancata presentazione ai controlli post-dimissione. I sanitari hanno l’obbligo di redigere un referto all’autorità giudiziaria quando vi sia il sospetto di un reato perseguibile d’ufficio. In presenza di situazioni di rischio o pregiudizio per il minore, anche in assenza di reato, possono inoltre effettuare segnalazioni ai servizi sociali o all’autorità giudiziaria minorile.
Gli indicatori clinici che attivano questo obbligo includono la malnutrizione grave, la disidratazione, il ritardo di crescita non giustificato da cause organiche, i segni compatibili con trascuratezza (dermatiti estese, ipotermia), sintomi di sindrome da astinenza neonatale nei figli di madri tossicodipendenti, lesioni fisiche sospette.
Quando il quadro clinico è grave e il personale sanitario ritiene che la dimissione in famiglia esponga il neonato a pericolo immediato, l’ospedale può, in collaborazione con i servizi sociali, avviare la procedura di collocamento protetto ex articolo 403 prima che il bambino lasci il reparto, evitando così che torni in un ambiente ritenuto incompatibile con la sua sopravvivenza. Com’è stato il triste caso del neonato di quindici giorni.

La legge ha come obiettivo quello di tutelare un soggetto, il bambino, incapace di autogestirsi e che ha nei propri genitori le figure responsabili della sua sopravvivenza e crescita. L’allontanamento non è una sanzione penale e non comporta automaticamente la perdita definitiva della responsabilità genitoriale. I genitori hanno diritto di essere informati immediatamente del collocamento del figlio, di essere assistiti da un avvocato in ogni fase del procedimento, di produrre prove e memorie, di essere ascoltati dal giudice. Chi non ha risorse economiche per pagare un difensore può accedere al gratuito patrocinio.
La convalida del Tribunale, l’udienza entro quindici giorni, il decreto collegiale e infine la possibilità di proporre reclamo alla Corte d’Appello entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto sono tutte garanzie introdotte proprio per evitare che l’allontanamento si trasformi in un provvedimento opaco, privo di controllo. Il rientro del bambino nella famiglia di origine è l’obiettivo dichiarato di ogni progetto di tutela e avviene quando i servizi sociali e il Tribunale accertano che le condizioni di rischio sono superate e che le competenze genitoriali sono recuperate in tempi compatibili con i bisogni del bambino.
È chiaro che, al netto della tragicità di alcune vicende, il sistema è imperfetto e possa sbagliare. Nessuna legge è da questo punto di vista impeccabile, senza contare che anche la norma migliore deve essere applicata da persone che, per superficialità, ignoranza o malafede possono sbagliare. È altrettanto chiaro che ci sono diverse situazioni in cui i bambini crescono in contesti familiari non sani (basti pensare a quelli di abusi sugli stessi minori o di violenza nei confronti del partner da parte di uno dei genitori), ma proprio per evitare abusi e interventi non accertati, il bilanciamento tra rapidità d’intervento e garanzie procedurali può rendere complesso intervenire tempestivamente in alcune situazioni.
È estremamente difficile rilevare alcune situazioni irregolari, motivo per cui gli ospedali, i medici e la scuola possono essere realtà in cui intercettare determinati casi così da segnalarli e tutelare i bambini. Ma il fatto che sia estremamente complicato intervenire su alcune vicende non rende gli interventi fatti in altre situazioni meno legittimi o doverosi.
La critica più utile a un sistema per sua natura imperfetto non è quella che ne mette in discussione la legittimità, ma quella che segnala gli errori procedurali concreti, quelli che non hanno garantito la tutela di un minore che, nel trauma dell’allontanamento, ha almeno il diritto di non subire ulteriori scelte che ne minino la dignità e la sopravvivenza.

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