
Cosa sono le famiglie omogenitoriali e come crescono i bambini con due genitori dello stesso senso? Oltre gli stereotipi, lasciamo la parola alle r...
Per i padri ci sono importanti novità sui diritti che spettano loro per la cura e la crescita dei propri figli.

Un padre finlandese ha diritto a 160 giorni di congedo. Uno spagnolo 112, uno francese 25 e uno tedesco 14. Un padre italiano 10. L’Italia (insieme ad Austria, Ungheria, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Svezia e Romania) è all’ultimo posto di questa poco invidiabile classifica. Questo è quanto riportato dall’Osservatorio delle Libere Professioni che aggiunge come, oltre a essere pochi, i giorni di congedo di paternità in Italia sono usufruiti da pochi genitori. Lo conferma 4e-parent che riporta non solo come i 10 giorni siano il minimo garantito dalla Direttiva UE 2019/1158, ma che più di un terzo dei padri italiani non utilizza nemmeno questi pochi giorni.
Eppure la letteratura scientifica in materia dice chiaramente che la presenza del padre nei primi mesi di vita del bambino, per quanto sottovalutata, è fondamentale non solo per lo sviluppo dei figli ma anche per l’equilibrio dell’intera famiglia.
Per i padri italiani, comunque, a partire dal 2026 ci sono delle novità. La riforma entrata in vigore nel 2026 non tocca la parte obbligatoria del congedo di paternità, ma ridisegna profondamente le caratteristiche del congedo parentale facoltativo, quello che le famiglie usano negli anni successivi alla nascita. Vediamo meglio quali sono queste novità.
Prima di entrare nel dettaglio delle novità della Legge di Bilancio 2026 è doveroso fare chiarezza sulle differenze tra i diversi istituti. Per quanto i nomi siano simili non sono uguali.
Il congedo di paternità obbligatorio è un diritto autonomo del padre, dieci giorni retribuiti al cento per cento da usare tra i due mesi prima e i cinque mesi dopo il parto. Il congedo parentale è invece facoltativo, condiviso tra i due genitori, utilizzabile ora fino ai quattordici anni del figlio per i lavoratori dipendenti, con un’indennità che parte dall’ottanta per cento nei primi tre mesi entro i sei anni del bambino e scende poi al trenta per cento. Il congedo alternativo alla madre, infine, è un istituto diverso ancora, riservato ai casi in cui la madre non possa fruire del proprio congedo di maternità.

La parte obbligatoria del congedo di paternità (quella che non è stata toccata dalla riforma) prevede che il padre lavoratore dipendente ha diritto a dieci giorni lavorativi di astensione dal lavoro, che diventano venti in caso di parto plurimo, da utilizzare tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi alla nascita.
La disciplina è quella dell’articolo 27-bis del Testo Unico sulla maternità e paternità, il Decreto Legislativo 151 del 2001, e l’INPS conferma che l’indennità copre il 100% della retribuzione. Questo congedo è un diritto autonomo del padre, non sostituisce le ferie e non richiede il consenso del datore di lavoro, che non può ostacolarlo né impedirlo, pena una sanzione amministrativa. Può essere fruito anche in modo non continuativo, giorno per giorno (ma non a ore), ed è compatibile con la fruizione contemporanea del congedo di maternità della madre. È un diritto che spetta anche ai padri adottivi e affidatari.

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Una novità recente riguarda le coppie omogenitoriali femminili. La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 27-bis nella parte in cui non riconosceva il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice che, in una coppia di donne, risulti genitore intenzionale nei registri dello stato civile. Con il messaggio 3322 del 5 novembre 2025 l’INPS ha recepito la sentenza estendendo il diritto anche a queste lavoratrici, con effetto anche su periodi già fruiti prima di quella data, purché conformi alla normativa vigente al momento.
La riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2026 interviene invece sul congedo parentale, cioè l’astensione facoltativa che i genitori possono ripartire tra loro negli anni successivi alla nascita. La Legge di Bilancio 2026 modifica il Testo Unico e innalza da dodici a quattordici anni l’età del figlio entro cui è possibile chiedere il congedo parentale.
La misura riguarda solo i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, non gli iscritti alla Gestione Separata INPS, per i quali il limite resta a dodici anni, né i lavoratori autonomi, per cui la finestra utile resta il primo anno di vita del bambino. Lo ha chiarito l’INPS con il messaggio 251 del 26 gennaio 2026, precisando che la novità vale solo per i periodi fruiti a partire dal 1° gennaio 2026 e che restano invariati i limiti individuali e di coppia già previsti dalla legge. In caso di adozione o affidamento il congedo è utilizzabile entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, comunque non oltre la maggiore età.
La stessa legge di bilancio raddoppia anche i giorni di congedo per la malattia dei figli tra i tre e i quattordici anni di età, che passano da cinque a dieci giorni lavorativi annui per ciascun genitore. Per i figli sotto i tre anni resta fermo il diritto ad assentarsi per l’intera durata della malattia, senza limiti di giorni. Sul fronte economico, l’indennità pari all’80% della retribuzione per i primi tre mesi di congedo parentale fruiti entro i sei anni di vita del figlio non è una novità del 2026, era già stata introdotta l’anno precedente e viene semplicemente confermata. Oltre quei tre mesi, o dopo i sei anni del bambino, l’indennità scende al 30% e resta uguale anche nei periodi successivi solo se il reddito individuale non supera due volte e mezzo il trattamento minimo dell’INPS.
Uno dei grandi problemi del nostro Paese in materia, infatti, è anche quello di una importante disparità tra i giorni riservati alla madre e quelli riservati al padre. Le opposizioni avevano presentato il 5 febbraio 2025 una proposta di legge unitaria, la A.C. 2228, che avrebbe portato il congedo di paternità da dieci giorni a 4-5 mesi, retribuito al 100%, alzando allo stesso tempo l’indennità di maternità dall’80% al 100%. Il 24 febbraio 2026 la Commissione Bilancio della Camera ha approvato un parere soppressivo sul testo, di fatto bocciandolo, dopo che la Ragioneria Generale dello Stato aveva giudicato inidonea la copertura finanziaria prevista, stimando un costo per il solo congedo paritario superiore ai tre miliardi di euro nel primo anno, destinato a salire con gli anni successivi.

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