Maxi risarcimento al padre escluso dalla vita del figlio dopo la separazione: la sentenza

Lo ha stabilito la Corte d'appello di Roma su mandato della Cassazione, mettendo così un punto a una vicenda che si trascinava da un decennio.

156mila euro: è questo il risarcimento stabilito dalla Corte d’appello di Roma, intervenuta su mandato della Cassazione, per un padre a cui è stato negato a lungo di esercitare il diritto-dovere alla genitoriaità.

La Corte romana ha punito una madre che che ha danneggiato l’ex marito impedendogli per diverso tempo di “mantenere, educare, istruire ed assistere moralmente il figlio”. I comportamenti della donna avrebbero violato l’articolo 709 ter del Codice Civile, per cui deve essere punito il genitore che impedisce all’altro di svolgere il proprio ruolo, con l’aggiunta di costituire anche un “illecito endofamiliare”, ovvero che si concretizza all’interno della famiglia.

La decisione riapre inevitabilmente il dibattito sull’alienazione parentale, già discussa peraltro nello stesso caso su precedente sentenza della Cassazione, che l’aveva etichettata come “pseudoscientifica”; i giudici d’appello hanno specificato che esistono “condotte genitoriali inadempienti ai diritti di genitorialità dell’altro genitore”; in poche parole, la sindrome non esiste, ma i comportamenti alienanti sì.

Al centro della sentenza, emessa lo scorso gennaio ma resa nota solo il 29 giugno, la lunga e complessa vicenda giudiziaria che ha visto contrapposti due ex coniugi romani, Laura Massaro e Giuseppe Apadula, nella disputa per l’affidamento del figlio, oggi sedicenne.

Quando la coppia si separa, il bambino ha appena tre anni. Da quel momento il conflitto tra i genitori si trasforma in un contenzioso giudiziario durato oltre un decennio, scandito da decine di denunce reciproche e da numerosi provvedimenti emessi nei diversi gradi di giudizio.

Nell’agosto 2025 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la violazione del diritto al rispetto della vita familiare, ritenendo inadeguata la tutela assicurata al padre nella sua lunga battaglia per poter mantenere un rapporto con il figlio. Dal 2016, infatti, Apadula era riuscito a incontrarlo soltanto per quattro ore complessive.

Già nel 2019 il Tribunale per i minorenni di Roma aveva disposto il collocamento del bambino presso il padre, provvedimento che non è mai stato eseguito. Due anni più tardi, nel 2021, la madre viene dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, ma anche questa decisione rimase inattuata: la donna si oppone strenuamente, barricandosi in casa per nove mesi insieme al figlio, che ha così continuato a vivere con lei.

Nel 2023 la Corte d’appello di Roma ha modificato l’assetto precedente, disponendo il collocamento del ragazzo presso la madre, ma affidandolo contestualmente ai servizi sociali. Il provvedimento prevedeva anche una serie di prescrizioni, tra cui il monitoraggio periodico delle condizioni psicofisiche del minore attraverso colloqui con la scuola e con l’ospedale Bambino Gesù.

Misure che, tuttavia, non sono riuscite a favorire il ripristino del rapporto tra padre e figlio. Da qui il ricorso di Apadula in Cassazione. Con una decisione del settembre 2024, la Suprema Corte ha confermato l’esistenza di “un atteggiamento ostruzionistico della madre” che aveva compromesso il corretto svolgimento degli incontri con il padre, provocando nel minore “disagio, sofferenze e conflitti”. La Cassazione ha inoltre accertato “in modo incontrovertibile” la violazione del principio di bigenitorialità, rinviando alla Corte d’appello la valutazione della domanda di risarcimento proposta ai sensi del già citato articolo 709 ter.

Nella sentenza oggi resa nota, i giudici precisano che non si tratta di imporre a un ragazzo ormai sedicenne la presenza di un padre che non desidera frequentare. Un eventuale recupero del rapporto, osservano, potrà avvenire soltanto attraverso un percorso personale, fondato sulla sensibilità e sulla pazienza del genitore, e non per effetto di un provvedimento giudiziario.

Resta però il tema del danno subito dal padre, che, secondo la Corte, non ha potuto esercitare il proprio diritto-dovere di genitore a causa dell’opposizione dell’ex coniuge e dell’inefficacia degli strumenti predisposti per dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari. Per quantificare il risarcimento, i giudici hanno utilizzato i criteri elaborati dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, liquidando un importo di 156.440 euro, al quale si aggiungono circa 20 mila euro tra spese legali e accessorie.

“Questo provvedimento segna un passaggio importante sotto il profilo giuridico – ha commentato l’avvocata Mirella Zagaria, legale di Giuseppe Apadula – perché riconosce il diritto di un genitore a continuare a esserlo non solo formalmente, ma anche nella sostanza, e individua criteri per la quantificazione del danno derivante dalla privazione della genitorialità. È anche un messaggio rivolto a chi ostacola un rapporto genitore-figlio fino a comprometterlo. Resta però un riconoscimento soltanto economico: nessuno potrà restituire a un padre gli anni perduti, i momenti condivisi mancati, né cancellare il pregiudizio subito anche dal figlio, che oggi non vuole più incontrarlo”.

Con la sentenza la Corte romana ha richiamato anche l’attenzione sulla necessità di riconoscere e contrastare quelle condotte che, in assenza di comprovate ragioni come abusi, maltrattamenti o violenze, impediscono il mantenimento di una relazione significativa con il genitore non convivente. Secondo i giudici, tali situazioni devono essere affrontate con gli strumenti previsti dall’ordinamento, nell’ottica di garantire sia il superiore interesse del minore sia il diritto del genitore escluso a esercitare il proprio ruolo.

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