Il divieto per le coppie sterili di avvalersi della fecondazione eterologa è privo di adeguato fondamento costituzionale e “la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia dei figli” è “espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi“.

=> Fecondazione eterologa con ovodonazione

Lo dice la sentenza 162/2014 della Corte Costituzionale, depositata ieri, che spiega le motivazioni della decisione dello scorso 9 aprile in cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di fecondazione eterologa imposto dalla legge 40 del 2004. Senza contare che con la vecchia legge, continua la sentenza, molte coppie sterili, non potendo fare l’eterologa in Italia, si sono rivolte a centri esteri e questo produce “un ingiustificato, diverso trattamento delle coppie affette dalla più grave patologia, in base alla capacità economica“.

=> Centri PMA all’estero: elenco

La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile“, spiega la Suprema Corte, “concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali” e ciò anche quando sia necessario ricorrere all’eterologa. E poi: “L’illegittimità della norma che vietava la fecondazione eterologa”, ossia praticata con gameti provenienti da un donatore esterno alla coppia, “non provoca alcun vuoto normativo“.

Ciò nonostante, specifica la Corte, la bocciatura del divieto di fecondazione eterologa sancita nell’aprile scorso va riferita “esclusivamente” al caso in cui “sia stata accertata l’esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o di infertilità assolute“. Tali “circostanze” devono “essere documentate da atto medico e da questo certificate“. Il ricorso alla fecondazione eterologa “non diversamente da quella di tipo omologo, deve, inoltre, osservare i principi di gradualità e del consenso informato“, si legge nelle motivazioni alla sentenza.

In relazione al numero delle donazioni“, aggiunge la sentenza, “è possibile un aggiornamento delle Linee guida, eventualmente anche alla luce delle discipline stabilite in altri Paesi europei (quali, ad esempio, la Francia e il Regno Unito), ma tenendo conto dell’esigenza di consentirle entro un limite ragionevolmente ridotto”.

Nel nostro Paese sarebbero già circa 9000 le coppie infertili che vorrebbero poter avere un figlio ricorrendo all’eterologa e ci sarebbero già 11 coppie disposte a donare i propri ovociti. Secondo le stime, in Italia i bambini nati da fecondazione eterologa – prima che venisse messa al bando con la Legge 40 – sono all’incirca un migliaio. Ogni anno, sono pressappoco 2.500-2.700 le coppie italiane che si recano all’estero per poter effettuare un intervento di fecondazione eterologa, stima l’Osservatorio sul turismo procreativo.

COME FUNZIONA LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

La legge sulla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) è stata nel corso degli anni smontata pezzo per pezzo. In 10 anni, infatti, la legge 40 ha già subito per ben 28 volte l’intervento dei tribunali (con 19 “bocciature”) e la “riscrittura” di alcune sue parti con sentenza della Corte Costituzionale.

  1. Sono quattro i “fondamenti” della legge sulla fecondazione in vitro già abbattuti dai giudici:
    il divieto di produzione di più di tre embrioni;
  2. l’obbligo di impianto contemporaneo di tutti gli embrioni prodotti, su cui è intervenuta la Consulta nel 2009;
  3.  il divieto di diagnosi preimpianto;
  4. divieto, ora cancellato, di fecondazione eterologa.
Seguici anche su Google News!
Ti è stato utile?
Non ci sono ancora voti.
Attendere prego...

Categorie

  • Infertilità di Coppia