Assegno Unico, cambiano le regole: chi può beneficiarne dopo l'aggiornamento dell'Inps

La misura verrà estesa anche ai figli fiscalmente a carico residenti in altri Paesi della Ue. Non cambiano invece gli importi stabiliti.

Cambiano le regole per accedere all’Assegno unico universale. L’Inps ha pubblicato una nuova circolare, la numero 81 del 24 luglio, con cui recepisce le modifiche introdotte da un emendamento del Governo al decreto Pnrr, ampliando la platea dei beneficiari e aggiornando i requisiti richiesti per ottenere la prestazione.

La novità più rilevante riguarda i figli fiscalmente a carico residenti in un altro Paese dell’Unione europea, che da ora potranno essere inclusi tra i beneficiari dell’Assegno unico. Viene inoltre eliminato il requisito dei due anni di residenza in Italia per i lavoratori cittadini di uno Stato membro dell’Ue, che finora rappresentava una condizione necessaria per accedere al sostegno.

Le modifiche sono state introdotte dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 19 del 19 febbraio 2026, inserito durante l’iter di conversione nella legge n. 50 del 20 aprile 2026. Come chiarisce l’Inps, le nuove disposizioni dovranno essere applicate nel rispetto delle norme europee sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste dal regolamento (CE) n. 883/2004.

Chi può ricevere l’Assegno unico

La prestazione continua a essere riconosciuta ai nuclei familiari con figli minorenni, con figli maggiorenni fino ai 21 anni che rispettano i requisiti previsti dalla legge e, senza limiti di età, ai figli con disabilità.

La principale novità è che, ai fini dell’Assegno unico, saranno considerati beneficiari anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, purché risultino fiscalmente a carico secondo la normativa italiana.

Per i figli maggiorenni tra i 18 e i 21 anni restano invece in vigore i requisiti già previsti, tra cui l’appartenenza al nucleo familiare rilevante ai fini dell’Isee e il possesso di un reddito complessivo annuo non superiore a 8.000 euro, oltre allo svolgimento di una delle attività richieste dalla normativa.

Nuove regole anche per i lavoratori europei

L’intervento normativo modifica anche i requisiti richiesti al richiedente. Possono presentare domanda i cittadini italiani, quelli di altri Stati membri dell’Unione europea, i loro familiari e, in presenza degli specifici titoli di soggiorno previsti dalla legge, anche i cittadini extracomunitari.

Per i lavoratori comunitari viene eliminato il precedente obbligo di aver risieduto in Italia per almeno due anni. Inoltre, i lavoratori dell’Ue non residenti in Italia potranno ottenere l’Assegno unico per il periodo in cui svolgono attività lavorativa nel territorio nazionale, nel rispetto delle regole europee sul coordinamento delle prestazioni familiari.

Restano invece invariati gli altri requisiti previsti dalla normativa, come l’assoggettamento all’imposta sul reddito in Italia e, in alternativa alla residenza, lo svolgimento di un’attività lavorativa con iscrizione alla previdenza obbligatoria e regolarità contributiva.

Chi può presentare la domanda

La domanda può essere presentata dal genitore in possesso dei requisiti richiesti, dagli affidatari, dai tutori o dagli altri rappresentanti legali previsti dalla legge. In alcuni casi è ammessa anche la presentazione da parte del figlio maggiorenne, ad esempio se orfano di entrambi i genitori o quando la normativa lo consente.

L’importo dell’Assegno unico continua a essere calcolato in base all’Isee del nucleo familiare: il beneficio è massimo per gli indicatori più bassi e diminuisce progressivamente all’aumentare del valore dell’Isee, fino all’importo minimo previsto in assenza di una certificazione Isee valida.

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