Quello dell’adozione è un istituto giuridico (l’insieme delle norme che regolamentano una determinata realtà) che ha conosciuto diverse modifiche nel corso degli ultimi decenni.

Nell’ordinamento italiano la legge che ha codificato l’adozione di un bambino secondo la moderna prospettiva è la legge del 5 giugno 1967 che modifica la precedente normativa dell’affiliazione per la quale tra il bambino e chi adottava non esisteva alcun rapporto di filiazione e il legame poteva essere revocato in qualsiasi momento. Nel 1983 con la Legge 184, successivamente riformata nel 2001 con la Legge 149, si stabilisce che in materia di adozione è il minore abbandonato ad avere l’interesse principale di avere una famiglia.

Questo, a grandi linee, il quadro normativo nazionale cui fare riferimento per adottare un bambino. Per coloro che stanno valutando questa scelta è importante chiarire alcuni aspetti, specialmente burocratici, su una materia delicata anche e soprattutto perché è orientata a tutelare l’interesse del minore.

Non a caso, come riferito dal Ministero della Giustizia, perché si possa dare luogo all’adozione è necessaria sia la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore che l’idoneità del coniuge da adottare. Entrambi i soggetti coinvolti, quindi, devono essere in possesso di determinati requisiti che solo il tribunale per i minorenni (del luogo nel quale si trova il bambino abbandonato) può riconoscere tramite appositi provvedimenti.

Chi può adottare un bambino? I requisiti

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Fonte: iStock

I requisiti per presentare la domanda con la quale adottare un bambino sono stabiliti dall’articolo 6 della Legge 184 del 1983. Qui si precisa come l’adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni.

È possibile adottare un bambino anche se si è sposati da meno tempo a patto che si possa dimostrare di aver convissuto in modo stabile e continuativo prima della data del matrimonio per un periodo sempre di tre anni.

Il sito dell’Arma dei Carabinieri specifica inoltre che tra i requisiti indispensabili per l’adozione nazionale vi è anche l’assenza di uno stato di separazione (neanche di fatto) tra i coniugi, che essi siano idonei a educare e crescere un bambino e che non vi sia una differenza di età inferiore a 18 anni o superiore a 45 anni tra i genitori e il bambino adottato. Tali limiti di età possono sono però derogabili in particolari casi.

Si può adottare un bambino se si è single?

La Commissione per le Adozioni Internazionali ricorda come la regola generale dell’ordinamento italiano è quella per cui solamente le coppie sposate possono adottare legalmente un bambino. Questa regola si applica tanto alle adozioni nazionali che a quelle internazionali. Nel 2005 la Corte Costituzionale con Ordinanza 347/05 ha, seppur ribadito l’infondatezza sulla legittimità costituzionale della questione, ha espresso la propria ammissibilità all’adozione internazionale di una bambina in stato di abbandono bisognosa di cure mediche tempestive da parte di una donna italiana non coniugata.

La Corte Costituzionale ha precisato che l’adozione internazionale da parte di single è possibile quando tra il single e il minore straniero orfano esiste un rapporto stabile e duraturo (preesistente alla morte dei genitori), nel caso di adozione di un minore orfano in condizione di handicap così come previsto dall’articolo 3 della Legge 104/1992) e nel caso in cui sia stata constatata l’impossibilità di affidamento preadottivo.

Va però precisato come l’adozione da parte di un single è possibile solamente nel Paese d’origine del minore dove essa è prevista e solamente se l’autorità di quel Paese stabilisca che l’adozione da parte del single corrisponde all’interesse del minore.

La procedura per l’adozione

Come fare, concretamente, per adottare un bambino?

I coniugi in possesso dei requisiti previsti dalla legge (uniti in matrimonio da tre anni, con adeguata differenza di età con il bambino da adottare e in possesso della capacità di educarli, istruirli e mantenerli) devono presentare apposita domanda al tribunale per i minorenni. Nella domanda è necessario specificare se c’è la disponibilità ad adottare più fratelli o minori che si trovano in condizione di handicap (ovvero con minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabile o progressiva).

È possibile presentare più domande anche a tribunali per i minorenni diversi, ma specificando nelle domande le richieste precedenti che sono state presentate.

La domanda di disponibilità all’adozione, da accompagnare con i documenti che confermino l’esistenza dei requisiti, si presenta su carta semplice e ha durata di tre anni (può essere rinnovata dimostrando la sussistenza dei requisiti). Tra i documenti da allegare rientrano:

  • certificato di nascita dei richiedenti;
  • stato di famiglia;
  • dichiarazione di assenso all’adozione:
  • certificato rilasciato dal medico curante;
  • certificati economici (busta paga, modello 740 o modello 101);
  • certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
  • atto notorio o dichiarazione sostitutiva che dichiari che tra i coniugi non sussiste separazione personale.

Una volta ricevuta la domanda, il tribunale per i minorenni dispone lo svolgimento delle indagini volte a valutare la capacità di educare, istruire e mantenere il bambino che si vuole adottare. Per la valutazione di questi requisiti, infatti, come sottolinea la Commissione per le Adozioni Internazionali, non si può seguire una semplice verifica formale, ma va condotta una valutazione più complessa che tenga conto anche delle modalità del rapporto di coppia.

Per lo svolgimento delle indagini il tribunale ha fino a 120 giorni di tempo (prorogabili per una sola volta) e durante tutto l’iter devono essere rilasciate ai richiedenti informazioni sullo stato della domanda di adozione.

Una volta compiute le indagini, il tribunale sceglie la coppia più idonea per il minore tra tutte quelle che hanno presentato la domanda ed emana un provvedimento di affidamento preadottivo. Questo viene emanato solo dopo aver sentito, oltre al pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti (genitori, nonni, eccetera) e anche il minore stesso che abbia compiuto i 12 anni (in alcuni casi anche quelli più piccoli).

Durante il periodo di affidamento preadottivo, il tribunale svolge sia azione di controllo che di sostegno e in presenza di gravi difficoltà può revocare l’affidamento. Dopo un anno di affidamento preadottivo (prorogabile per un altro anno), in presenza di tutte le condizioni il tribunale pronuncia la sentenza di adozione con la quale cessano i rapporti tra l’adottato e la famiglia di origine e iniziano quelli con la famiglia di adozione con la quale il bambino acquisisce lo stato di figlio legittimo e i genitori acquisiscono la responsabilità genitoriale sul bambino adottato.

Vi è poi una forma particolare di adozione, nota come adozione in casi particolari o adozione mite, nella quale il minore non perde a livello giuridico il legame con la famiglia di origine, con la quale mantiene i diritti e i doveri, ma aggiunge anche l’essere figlio adottivo. È una realtà che si configura in tutti i casi in cui i genitori biologici nutrono affetto nei confronti del figlio ma non sono nelle condizioni di garantirgli una crescita sana.

Infine, come precisato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, non è possibile adottare un neonato abbandonato in ospedale. Il Servizio Sociale ospedaliero, infatti, non può sostituirsi al tribunale e, inoltre, l’ospedale non è autorizzato a rilasciare informazioni su un bambino in tutela. L’iter giuridico per l’adozione rimane quindi lo stesso, per quanto possa risultare più veloce perché non è necessario l’accertamento dello stato di abbandono.

La legge italiana, infatti, come riportato dal Ministero della Salute, consente alle donne il parto in anonimato. La donna può non riconoscere il bambino e lasciarlo all’ospedale in cui è nato in modo che ne venga garantita l’assistenza e la tutela giuridica. Il nome della donna rimarrà segreto tanto che nell’atto di nascita del bambino verrà riportata la dicitura “nato da donna che non consente di essere nominata”.

Un aspetto interessante da considerare è quello legato ai numeri. Nel nostro Paese, come evidenziato anche dalle ultime statistiche (fanno riferimento al 2021) prodotte dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, nel corso degli ultimi anni è calato il numero dei coniugi che si è reso disponibile all’adozione (erano 7970 nel 2021 le domande di disponibilità all’adozione di minori). Per lo stesso anno sono state 1072 le dichiarazioni di adottabilità rilasciate dai vari tribunali per i minorenni. Nonostante il calo, quindi, è sempre maggiore la disponibilità rispetto alla richiesta.

Le adozioni internazionali

La questione dell’adozione risulta leggermente più articolata se riguarda un bambino straniero. Per l’adozione internazionale, come spiegato dal Ministero della Giustizia, le norme di riferimento sono quelle previste dalla Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 che istituisce la Commissione per le adozioni internazionali. È bene fin da subito precisare che i requisiti per l’adottabilità sono gli stessi previsti per l’adozione nazionale (coniugi uniti in matrimonio da 3 anni, assenza di separazione, l’età degli adottanti deve essere maggiore di 18 e inferiore a 45 rispetto all’adottato e la presenza della capacità di educare, istruire e mantenere il bambino).

Per presentare la domanda di disponibilità all’adozione internazionale bisogna rivolgersi al tribunale per i minorenni del distretto presso il quale si ha la residenza (per gli italiani residenti all’estero possono fare riferimento al tribunale per i minorenni di Roma).

Similmente a come avviene per l’adozione nazionale, viene condotta da parte dei servizi degli Enti locali un’indagine sulle famiglie per accertare la sussistenza dei requisiti. Al termine dell’indagine, viene redatta una relazione, che successivamente viene trasmessa al tribunale per i minorenni che, una volta ricevuta, convoca i coniugi e può disporre più approfondimenti, rilasciare il decreto che attesti l’insussistenza dei requisiti o rilasciare il decreto di idoneità all’adozione.

Una volta ottenuto il decreto di idoneità i coniugi devono, entro 1 anno dalla data di rilascio, rivolgersi esclusivamente a uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. Sarà quindi l’ente a svolgere la complessa procedura e inviare la relativa documentazione alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia.

Quindi viene autorizzato l’ingresso e la permanenza del bambino in Italia e, al termine dell’eventuale periodo di affidamento preadottivo, il tribunale per i minorenni trasmette l’ordine di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Quanto costa adottare un bambino?

La presentazione della domanda per adottare un bambino è tecnicamente gratuita, ma questo non esclude che si possano dover sostenere dei costi, a volte anche significativi e tali da portare i coniugi a rinunciare a dare la propria disponibilità ad adottare.

In questo senso, l’Associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi) segnala come possano volerci anche decine di migliaia di euro per adottare un bambino, soprattutto per un’adozione internazionale. Tali costi si concretizzano nelle spese per la produzione dei documenti, il ricorso a un legale specializzato, le tasse adottive esistenti in alcuni Paesi e quelli per i viaggi e i soggiorno.

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