Anonimo

chiede:

Buongiorno,
credo di essere una futura mamma, anche se per ora sono certa di
aspettare i risultati degli esami… ma i sintomi ci sono tutti!
La mia è stata una scelta consapevole e voluta, ma la cosa che
maggiormente mi inquieta è la situazione lavorativa. Vi spiego meglio: ho
lavorato per 7 anni presso un’azienda come impiegata amministrativa,
anche se ho svolto ruoli diversi durante il periodo, fino a che sono
stata trasferita presso una seconda sede operativa della stessa azienda,
che dista circa 80 km dalla sede dove lavoravo prima e circa 65 km da
dove vivo. Il trasferimento non è stato discusso, mi hanno solo messo al
corrente della decisione presa. Mi sono informata tramite internet dove
ho appreso che l’azienda può chiedere il trasferimento o la trasferta del
dipendente, al quale non resta che accettare poiché un suo rifiuto
potrebbe essere passibile di licenziamento. Di questo cambiamento non vi
è traccia scritta, si è trattato solo di un colloquio verbale, e non è
stato pattuito né corrisposto alcun indennizzo o compenso supplementare.
A questo punto la mia domanda è se, in caso di maternità, potrei chiedere
di nuovo il rientro sulla sede più vicina alla mia abitazione (dove ho
lavorato per 7 anni) per ovvi motivi, o se potrei chiedere la gravidanza
a rischio in virtù del lungo tragitto che affronto tutti i giorni in
treno, con le coincidenze da prendere a tutti i costi e i disagi che ne
conseguono. Attendo fiduciosa un Vs. gentile consiglio.

Gentile Utente, il trasferimento dei lavoratori da una sede di lavoro ad
un’altra è regolato rigidamente dalla legge. Più precisamente, l’art. 2103
c.c. dispone che il trasferimento possa essere attuato solo in presenza di
“comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive”. Ciò vuol dire, per giurisprudenza costante, che un dipendente può essere trasferito solo a condizione che il datore di lavoro dimostri: l’inutilità di tale dipendente nella sede di provenienza; la necessità della presenza di quel dipendente,
con la sua particolare professionalità, nella sede di destinazione;la
serietà delle ragioni che hanno fatto cadere la scelta proprio su quel
dipendente e non su altri colleghi che svolgano analoghe mansioni. Tutte
queste ragioni debbono essere portate a conoscenza del dipendente per
iscritto, prima del trasferimento. Se la lettera non contiene l’indicazione
delle ragioni è però necessario che il dipendente le richieda espressamente.
In mancanza delle condizioni sopra indicate, il trasferimento è illegittimo
e può essere annullato dal giudice del lavoro, a cui l’interessato deve
rivolgersi se ritiene che il provvedimento sia illegittimo. In merito alla
possibilità di fruire del congedo per maternità anticipata per condizioni di
rischio, Le rammento che la Sua domanda potrà essere accolta dalla DPL
laddove ricorrano i presupposti di rischio previsti dal decreto legislativo
151/01. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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