Anonimo

chiede:

Ho scoperto da poco di essere incinta. Ho avuto una relazione con un
ragazzo, ma non siamo mai stati fidanzati. Quando l’ha saputo mi ha
consigliato di abortire, ma io ho deciso di avere il mio bambino. Ho 34
anni, un lavoro sicuro e una famiglia stupenda che non mi abbandonerà.
Lui
ha 36 anni, non ha un lavoro stabile ed è una persona superficiale e
immatura (sono stata una vera cretina ad uscire con lui). Ha detto che
alla nascita del bambino lo riconoscerà, si prenderà le sue
responsabilità
e lo vedrà le volte che il giudice stabilirà. Intanto nelle schede del
medico ho dovuto omettere i dati del padre perché lui non vuole sia
fatto
il suo nome. La domanda che pongo è la seguente: siccome non ho affatto
bisogno di lui e non voglio che si intrometta nella mia vita e in
quella
di mio figlio (non lo vuole, lo ha detto chiaro), sono costretta ad
accettare che lo riconosca oppure posso decidere io? Io lo voglio
lontano
dalla mia vita e da quella futura del mio bambino, perché da questa
persona
sono sicura non potremo mai avere nulla di buono. Grazie a chi mi
scioglierà questo dubbio.

Gentile Katy, Lei potrebbe anche opporsi al riconoscimento del bambino che
nascerà da parte del padre naturale, ma ciò non impedirà a quest’ultimo di
agire giudizialmente per ottenere riconoscimento al suo diritto di paternità.
Al riguardo Le segnalo una recente pronuncia della Corte di Cassazione che
con sentenza n. 4/08 ha affermato il seguente principio di diritto:
“l’interesse del figlio minore infrasedicenne al riconoscimento della
paternità naturale, di cui all’art. 250 cod. civ., è definito dal complesso
dei diritti che a lui derivano dal riconoscimento stesso, ed, in
particolare, dal diritto alla identità personale nella sua precisa ed
integrale dimensione psicofisica. Pertanto, in caso di opposizione al
riconoscimento da parte dell’altro genitore, che lo abbia già effettuato, il
mancato riscontro di un interesse del minore non costituisce ostacolo all’esercizio
del diritto del genitore richiedente, in quanto il sacrificio totale della
genitorialità può essere giustificato solo in presenza di gravi ed
irreversibili motivi che inducano a ravvisare la forte probabilità di una
compromissione dello sviluppo del minore, ed in particolare della sua salute
psico-fisica. La relativa verifica va compiuta in termini concreti dal
giudice del merito, le cui conclusioni, ove logicamente e compiutamente
motivate, si sottraggono ad ogni sindacato di legittimità”. I migliori
auguri.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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