Anonimo

chiede:

Salve, sono incinta di 8 settimane e ho un contratto di apprendistato che
scade ad ottobre 2010. il bambino nascerà a maggio 2010, quindi durante la
mia assenza da lavoro, o al massimo dopo un mesetto dal mio rientro. ho
sentito dire che il datore di lavoro è tenuto a prolungare il contratto
fino al compimento di un anno di età del bambino, ma non credo possa
essere vero. vorrei avere chiarezza riguardo ai miei diritti: ho qualche
possibilità di avere un rinnovo di contratto?
Grazie mille

Gent. Signora, l’art. 2, lett. e) del D.Lgs 151/01 (tutela delle lavoratrici madri) sancisce che le norme in mate¬
ria di divieto di licenziamento delle lavoratrici madri si applicano anche alle apprendiste. L’art.
54 del medesimo decreto legislativo dispone che il divieto di licenziamento non si applica nel
caso (tra l’altro) di «risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine». La giurisprudenza di merito, qui commentata, ha interpretato quest’ultima norma, nel senso che l’apprendistato non è un contratto a termine tipico, e quindi non è applicabile all’apprendista la deroga al divieto di licenziamento. Pertanto, ai sensi della normativa e della giurisprudenza di merito citata, la disdetta comunicata alla lavoratrice madre apprendista al termine del periodo di
apprendistato è nulla e comporta il ripristino del rapporto di lavoro, con conseguente divieto di licenziamento «fino al termine del periodo d’interdizione previsto dall’articolo 4 della presente
legge (fino a tre mesi dopo il parto), nonché fino al compimento di un anno di età del bambino».
Cordiali saluti

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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