Anonimo

chiede:

Buongiorno,
ho 33 anni e aspetto il mio primo figlio. Sono disoccupata e vorrei delle
informazioni riguardo il congedo parentale per il padre. Ho sentito dire e
letto da qualche parte su internet che i primi 30 giorni di congedo sono
retribuiti interamente, ma non riesco a capire a quale articolo di quale
legge fare riferimento…
Ho letto il Decreto legislativo n. 151 del 2001, ma nell’articolo 34
parla solo di un’indennità al 30%…
Vi ringrazio anticipatamente per la Vostra cortesia

Gentile signora il congedo obbligatorio, con una indennità pari all’80% della
retribuzione mensile percepita antecedentemente al periodo di congedo, spetta
in via esclusiva alla madre, il padre ne può usufruire solo nei seguenti casi:
morte o grave infermità della madre, abbandono del bambino da parte della madre
o affidamento del bambino al padre in via esclusiva.
I genitori (quindi entrambi i genitori) hanno la facoltà di assentarsi dal
lavoro per un ulteriore periodo, successivo a quello obbligatorio, che in
alcuni casi viene retribuito in misura sostanzialmente ridotta (il 30% della
retribuzione) o viene configurato come assenza non retribuita. Detto periodo
complessivamente non può, tuttavia, superare dei limiti stabiliti dlla legge in
base all’età del bambino.
Cordialmente

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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