Anonimo

chiede:

Buonasera,
sono stata assunta con un contratto a tempo determinato di un anno nel
2009 e mi è stato nuovamente rinnovato il contratto per l’anno 2010 con
scadenza il 31 di dicembre, ho il desiderio di diventare mamma ma ho
paura che mi licenzino allo scadere del contratto so che per i mesi della
gravidanza dovrei essere tutelata ma poi? Io ho bisogno del mio lavoro,
vorrei un consiglio, forse per il momento è meglio aspettare che finisca
l’anno, solo in quel momento per legge dovrei avere il diritto al rinnovo
del contratto a tempo indeterminato, quindi sarei più tutelata, e poi le
chiedo, quali sono i requisiti per ottenere l’indennità di
disoccupazione? Cordiali saluti.

Gentile Utente, in base al Dec. Lgs 151/01, l’indennità di maternità è
corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
dal contratto a termine o di cessazione dell’attività dell’azienda cui la
lavoratrice è addetta, che si verifichino durante i periodi di congedo di
maternità anticipato od obbligatorio. Qualora la cessazione o la sospensione
del lavoro sia intervenuta da oltre 60 giorni, la lavoratrice ha diritto
all’indennità di maternità, se all’inizio dell’astensione obbligatoria
percepisce uno dei seguenti trattamenti: disoccupazione, mobilità, cassa
integrazione ordinaria o straordinaria. La lavoratrice ha, inoltre, diritto
all’indennità di maternità se la cessazione del rapporto di lavoro è
intervenuta non oltre 180 giorni dall’inizio dell’astensione obbligatoria,
se nel biennio precedente risultino versati almeno 26 contributi settimanali
per maternità. Quanto al’indennità di disoccupazione, Le rammento che
esistono tre tipologie di indennità: a) di disoccupazione ordinaria, b) di
disoccupazione ordinaria requisiti ridotti, c) di disoccupazione agricola.
Brevemente: l’indennità di disoccupazione ordinaria spetta ai lavoratori
assicurati contro la disoccupazione involontaria da almeno 2 anni o che
abbiano versato almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la
data di cessazione del rapporto di lavoro, qualora siano stati licenziati;
non spetta a coloro che si dimettano volontariamente, salvo che si tratti di
lavoratrici in maternità. La domanda va presentata entro 68 giorni dala
cessazione del lavoro, ma è bene presentarla immediatamente al termine del
lavoro per non perdere nulla. L’indennità di disoccupazione a requisiti
ridotti spetta a quei lavoratori che nell’anno solare (dal 1 gennaio al 31
dicembre) abbiano lavorato almeno per 78 giornate e che possiedano il
requisito dell’anzianità contributiva di almeno due anni. La domanda va
presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello per il quale si
chiede la prestazione. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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