Anonimo

chiede:

Buongiorno, sono all’ottava settimana di gestazione e sono un’insegnante
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. La mia ginecologa,
visto il mio luogo di lavoro, mi ha detto che se lo desiderio può mettermi
in maternità a rischio onde evitare malattie esantematiche in
circolazione tra i miei alunni e tante altre cose. Quali doveri comporta
mettersi in maternità a rischio? Altra cosa: il mio contratto scade ad
agosto e c’è la possibilità, già certa, di rinnovo con contratto a tempo
indeterminato nella stessa scuola. Il mio datore di lavoro potrà
rifiutarsi di rinnovare il contratto venendo a conoscenza della
maternità? Posso vantare qualche diritto sul mantenimento della mia
posizione lavorativa nella stessa scuola non essendoci motivazioni valide
per un mancato rinnovo? (stiamo già pianificando, ad esempio, pof e
organizzazione della scuola considerando anche la mia presenza. In
sintesi, verbalmente mi è stato detto che l’anno prossimo continuerò a
lavorare sempre per loro). Grazie.

Buona Sera,
conseguentemente alla comunicazione dello stato di gravidanza, in caso di
ambiente di lavoro o mansione incompatibile, il datore di lavoro è tenuto a
provvedere ad un cambio di mansioni senza peggiorare né le condizioni
contrattuali né quelle retributive.
Solo qualora il cambio di mansione o sede sia impossibile alla lavoratrice è
prevista la possibilità a ricorrere all’astensione anticipata. È quindi opportuno che Lei in prima istanza richieda un cambio di mansioni. Per quanto attiene al rinnovo contrattuale, lo stato di gravidanza obbliga in alcun modo il datore di lavoro.
Allo stesso modo, le attività svolte non sono sufficienti a considerarsi
implicita forma di rinnovo.
Se, allo scadere del contratto, Lei fosse in astensione anticipata Le
spetterebbe comunque l’indennità e successivamente, se ne ha i requisiti,
l’assegno di disoccupazione.
La dipendente durante l’astensione anticipata non ha alcun obbligo nei
confronti del datore di lavoro.
Cordialmente

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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