Anonimo

chiede:

Buonasera, mi chiamo Lorenzo e vorrei chiedere un Vs gentile parere
riguardo la situazione lavorativa di mia moglie Maria.
Maria ha lavorato per 11 anni, con contratti stagionali, presso
l’aeroporto di Brindisi, prima per ALITALIA e da poco più di anno per
Aeroporti di Puglia tramite la società di lavoro interinale ADECCO.
L’ennesimo contratto a termine le è scaduto a fine novembre 2010. Ad
ottobre abbiamo avuto la certezza della gravidanza e la presunta data per
il parto è fine giugno 2011. Per motivi di salute abbiamo richiesto la
maternità anticipata con le modalità previste e prima che scadesse il
contratto. Mi rivolgo a voi perché tra patronato del lavoro ed INPS, non
so se per incompetenza o per scarsa volontà, quasi non gradissero il
lavoro d’oro che hanno (a dispetto di mia moglie), sono riusciti a non
farci capire assolutamente nulla. Veniamo ai quesiti:
1- l’astensione anticipata dura fino al 7° mese di gravidanza o oltre (3°
mese dopo il parto)?
2- dal 7° mese al 3° dopo il parto subentra la maternità ordinaria anche
per chi ha un contratto ormai scaduto da 5 mesi (o meglio, ne assume il
diritto in quanto ha usufruito dell’anticipata)?
3- l’eventuale maternità ordinaria scatta automaticamente o va richiesta,
e quanto tempo prima?
4- La richiesta per la disoccupazione quando va presentata e a scadenza
di
quale tipo di maternità dovrebbe iniziare?
Grato per la pazienza e professionalità Vi ringrazio anticipatamente e Vi
saluto cordialmente.
Lorenzo e Maria
dolcemente in attesa..

Gentile Lorenzo, la maternità anticipata viene richiesta e concessa dalla lavoratrice madre che per incompatibilità lavorativa con la gravidanza o per problemi di rischio oggettivo della madre o del nascituro diagnosticati da un ginecologo accreditato dal SSN, ne fa richiesta o durante l’attività lavorativa o durante il periodo di disoccupazione ordinaria. Successivamente a questo periodo di astensione anticipata a partire dai 2 mesi prima del parto a 3 mesi dopo, c’è l’astensione obbligatoria che viene erogata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, o tramite datore di lavoro che anticipa l’importo salvo poi recuperarlo entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di erogazione dello stipendio, oppure direttamente dall’INPS se non si è più in costanza di rapporto di lavoro. Sia per la maternità anticipata che per l’obbligatoria va fatta richiesta presso l’istituto almeno 15 giorni prima dell’inizio del trattamento. Successivamente allo scadere della maternità obbligatoria verificato che Lei abbia i requisiti per usufruire dell’indennità di disoccupazione potrà richiederla sempre allo stesso istituto con gli eventuali assegni per il nucleo familiare. Tale trattamento a sostegno del reddito ha la durata di 8 mesi. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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