Anonimo

chiede:

Buongiorno, volevo sapere se le settimane di maternità anticipata per gravidanza a rischio sono calcolate come settimane valide per poi poter chiedere la disoccupazione. Se accetto la nomina annuale a scuola, a partire dal 1 settembre, e poi mi viene data la gravidanza a rischio prima dell’inizio delle lezioni, cosa devo fare? C’è un minimo di giorni che devo presentarmi a scuola? Se invece mi viene data una supplenza di qualche mese e mi metto in maternità anticipata, percepisco lo stipendio solo fino al termine del contratto? Posso poi, scaduta la supplenza, accettare un’altra nomina anche se sono già in maternità anticipata? Ho gli esami a inizio settembre e sono intimorita al pensiero di non poter lavorare e quindi non percepire alcun reddito (ho solo 42 settimane contributive fino ad oggi quindi non posso chiedere la disoccupazione)!

Gentile Signora, presupposto per l’erogazione dell’indennità di maternità è la sussistenza di un rapporto di lavoro. Ciò vale a dire che se Lei ha in essere un rapporto di lavoro con un Istituto scolastico, ha diritto di presentare domanda di congedo anticipato o obbligatorio. Qualora Le fosse riconosciuto il diritto all’astensione anticipata percepirà la relativa indennità, non certamente lo stipendio. L’ente preposto alla corresponsione dell’assegno dovrebbe essere l’Istituto scolastico presso cui lavora. Le rammento, inoltre, che il periodo di maternità è considerato utile ai fini del computo dell’anzianità di servizio. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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