Anonimo

chiede:

Sono stata assunta (con un periodo di prova di 90 giorni) presso un asilo
privato. In questo asilo ci ho lavorato da 6 mesi (prima senza
assunzione) ma non mi ha mai dato lo stipendio Sono rimasta incinta
(all’interno dei 90 giorni di prova) e ho fatto domanda di interdizione
(ho già avuto minacce di aborto). Vorrei sapere se è possibile che
l’assegno di interdizione possa essere inviato direttamente a me e non
all’asilo in quanto so che non me lo darebbe mai.
E se non è così posso licenziarmi durante il periodo di interdizione e
percepire direttamente io l’assegno di interdizione e successivamente
l’assegno di maternità e di disoccupazione? Purtroppo mi devo tutelare
perché sono 6 mesi che non prendo lo stipendio. Grazie

Gentile Iole, non esiste una norma che tratti specificamente il legame tra
gravidanza, periodo di prova e libertà di licenziamento in caso di mancato
superamento della prova – Le ricordo che il periodo di prova precede
obbligatoriamente l’assunzione presso la P.A. -. Nel Suo caso trovano
applicazione le norme generali secondo le quali il licenziamento della
lavoratrice in maternità è, in linea di principio, valutato con estremo
sospetto dalla legge; durante il periodo di prova, più specificamente,
qualora la lavoratrice abbia comunicato il proprio stato di gravidanza al
suo datore di lavoro, quest’ultimo ben potrebbe licenziare la dipendente,
motivando, tuttavia, il mancato superamento del periodo di prova con ragioni
specifiche diverse dallo stato di gravidanza (es. perché la lavoratrice non
si è rivelata all’altezza delle mansioni affidategli); diversamente il
licenziamento sarebbe illegittimo. Nel Suo caso sia nell’ipotesi di
dimissioni volontarie, sia nell’ipotesi di licenziamento per mancato
superamento del periodo di prova, Lei avrà diritto a percepire direttamente
l’assegno di maternità anticipata, di maternità obbligatoria e,
successivamente qualora ne ricorrano i presupposti, di disoccupazione. Per
avere tutte le informazioni al riguardo Le consiglio di rivolgersi
direttamente all’Inps. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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