Anonimo

chiede:

Buonasera, sono in gravidanza con parto presunto 4 settembre 2012, ho lavorato in gravidanza per 45 giorni presso un’azienda che aveva bisogno di snellire delle pratiche per cambio di proprietario, il contratto è scaduto il 31 maggio ed ora sono disoccupata. Non me la sento più di lavorare perché dall’ultima eco risulta il collo dell’utero accorciato con funneling di 1,4 cm. Avendo terminato l’ultimo rapporto di lavoro entro 60 giorni dalla data dell’obbligatoria che inizierebbe il 4 luglio, ho diritto alla maternità pagata dall’inps con solo 45 giorni di lavoro? Se vado all’ispettorato del lavoro a fare la richiesta di interdizione anticipata, ho diritto anche al mese di giugno pagato dall’inps? Grazie in anticipo della cortese risposta. Cordiali saluti

Gentile Natascia, il diritto di percepire l’indennità di maternità è riconosciuto alla lavoratrice disoccupata, qualora tra l’inizio del periodo di congedo per maternità e la data di cessazione del rapporto di lavoro non siano trascorsi più 60 giorni. L’indennità viene corrisposta direttamente dall’Inps. Per quanto attiene alla domanda di congedo anticipato, in base alla normativa vigente la richiesta deve essere presentata alla DPL ovvero all’Asl di residenza, a seconda che il rischio attenga le difficili condizioni di lavoro oppure complicanze della gravidanza. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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