Anonimo

chiede:

Buongiorno,
sono un Quadro CCNL Commercio, con nove anni di anzianità nella stessa
azienda e per motivi familiari sarò costretta a dare le dimissioni prima
che mia figlia compia un anno. Mi è stato detto che mi spetta un’indennità
di mancato preavviso pari a quattro mensilità e poi la normale indennità
di disoccupazione pari a otto mensilità. E’ corretta questa informazione?
Nel caso che io entri in gravidanza a rischio negli otto mesi successivi
alle mie dimissioni (sono attualmente in cura presso un centro di
sterilità) avrei riconosciuta l’indennità di maternità, come se fossi
ancora dipendente?
Molte grazie

Gentile utente, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs n° 151/2001 se le dimissioni di una lavoratrice dipendente avvengono nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento, come ad esempio prima del compimento di un anno del figlio, verrà corrisposta la relativa indennità di preavviso che nel Suo caso avendo un’anzianità lavorativa fino a 10 anni è di 90 giorni. Le spetta l’indennità di disoccupazione ordinaria che Le sarà corrisposta dall’Inps previa apposita richiesta. Per i lavoratori con un’età inferiore ai 50 anni è di 8 mesi lavorativi. L’importo sarà calcolato in base alla retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la risoluzione del rapporto di lavoro, che per il 2009 è di euro 886,31 elevato ad un massimo di 1065,26 per quei lavoratori la cui retribuzione lorda è superiore a 1917,48 euro. Le percentuali sono del 60% per i primi 6 mesi e del 50% per il settimo e l’ottavo mese.
L’art. 24 c.4 dello stesso D. Lgs n° 151/2001 prevede il prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, purchè all’inizio del periodo di maternità la lavoratrice si trovi disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, naturalmente l’indennità giornaliera di maternità andrà a sostituire il precedente trattamento a sostegno del reddito. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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