Anonimo

chiede:

Buongiorno, dalle risposte lette non ho chiarito i miei dubbi, quindi Vi
sottopongo il mio quesito. Sono entrata in astensione anticipata il
30.09.09 eh ho un contratto in scadenza al 31.12.09. Ho presentato la
documentazione per l’astensione anticipata alla Direzione Prov.le del
Lavoro che mi ha detto che la prossima volta, a gennaio, devo fare
richiesta dell’astensione anticipata direttamente all’INPS, fino al
29.02.10, data in cui inizia l’astensione obbligatoria. La mia domanda è
se sia possibile che mi paghino anche gennaio e febbraio 2010 perché
fino
ad ora avevo capito esattamente il contrario, ossia che sarei rimasta
scoperta per questi due mesi. Grazie.

Gentile sig.ra con riferimento alle ipotesi di astensione obbligatoria dal
lavoro anticipata, il ministero del lavoro ha precisato che l’indennità di
maternità può essere corrisposta solo in costanza di rapporto di lavoro, salvo
che l’interdizione dal lavoro sia stata disposta per gravi complicazioni della
gravidanza o preesistenti forme morbose che possano essere gravate dalla
gravidanza. Poiché tale condizione non è necessariamente connessa con lo
svolgimento della prestazione lavorativa, l’indennità di maternità è concessa
quando la complicanza o l’evento morboso riguardano la donna in stato di
disoccupazione che potrebbe trovare una nuova occupazione. Per tanto, se lei
beneficia dell’indennità di maternità anticipata per complicazioni della
gravidanza o per preesistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla
gravidanza, anche allo scadere del contratto avrà diritto all’indennità
anticipata corrisposta dall’INPS.
Cordialmente

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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