Anonimo

chiede:

Buongiorno,
lavoro all’università di Torino come collaboratrice linguistica e faccio
anche l’insegnante di lingua collaboratrice linguistica per altre
ditte private. Entro in maternità obbligatoria il 23 agosto (data parto
23 ottobre). Nel 2008-2009 ho lavorato da sett a dic 2008 per una ditta
di Roma, da novembre 2008 a giugno 2009 per l’università di Torino e da
gennaio a maggio 2009 per una ditta di Torino. Sono andata all’INPS per
vedere la mia situazione e ho visto che i contributi della ditta di Roma
non compaiono ancora (loro dicono che è questione di tempo). Inoltre
l’università mi sta pagando adesso (tutto entro fine luglio) e i
contributi non compariranno almeno per un paio di mesi. All’inps mi
dicono che se non li vedono non possono fare il calcolo. I consulenti di
queste ditte mi dicono che non possono darmi nessun documento per
questione di privacy giacché ci sono i nome degli altri insegnati. Cosa
posso fare? Se i contributi vengono registrati o compaiono più tardi
come devo comportarmi?. Lavoro dal 2002 con questi tipi di contratti.
Attenti saluti e grazie della sua risposta

Gentile utente, dal Suo quesito credo di aver inteso che il rapporto lavorativo sia stato regolato con un contratto a progetto, in tal caso, in base a quanto previsto dal Dlgs. n° 276/03 che disciplina tale forma di lavoro, la informo che gli iscritti a questa categoria hanno l’obbligo di versare i contributi alla Gestione separata dell’INPS, che è per 2 terzi a carico dell’azienda committente e un terzo a carico del lavoratore. Il committente è tenuto a versare all’INPS i contributi attraverso il modello F24 che deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. I committenti hanno altresì l’obbligo di compilare e inviare on line un modulo (Emens che contiene dati sensibili anche di altri dipendenti) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, per permettere di attribuire immediatamente i contributi. Per le lavoratrici a progetto e per tutte le categorie assimilate spetta il congedo di maternità della durata di 5 mesi, 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, a condizione che la lavoratrice abbia versato almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità. Alle madri che hanno cessato di lavorare spetta ugualmente l’indennità, a condizione che tra la data di cessazione del rapporto e l’inizio del periodo di congedo di maternità non siano trascorsi più di 60 giorni, o più di 60 giorni se all’inizio del congedo di maternità Lei ha maturato il diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale (ma non quella a requisiti ridotti) anche se poi la domanda non è stata presentata nei termini previsti, spetta altresì se alla lavoratrice che pur lavorando alle dipendenze di datori di lavoro non soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, ma al momento dell’astensione obbligatoria non siano trascorsi più di 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e nel biennio precedente risultino versati almeno 26 contributi settimanali. Pertanto le suggerisco di attendere il pagamento del compenso che dice di non aver ancora ricevuto e il mese successivo di recarsi all’istituto per verificare l’accredito figurativo dei contributi, nel caso non sia stato provveduto a regolarizzare la situazione contributiva, Lei ha tutto il diritto di rivolgersi ad un sindacato per ottenere ciò che le spetta. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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