Anonimo

chiede:

Buongiorno, il 10 maggio 2007 son stata assunta come apprendista con
durata 4 anni. Il 18-10-2009 è nata la mia bambina e il 18-07-2010 ho
dovuto dar le dimissioni (non riuscivo a rientrare al lavoro).
Sono stata all’inps per fare la domanda di disoccupazione ma mi è stato
detto che non ne ho diritto in quanto ex apprendista. È possibile che le mamme apprendiste non abbiano gli stessi diritti delle
mamme con contratto a tempo pieno?
La ringrazio anticipatamente per la sua risposta! Cordiali saluti!

Gentile Signora, l’INPS, con sua circolare n.43 del 29 marzo 2010, fornisce alcuni chiarimenti
in materia di apprendisti e trattamento ordinario di disoccupazione. È da precisare che il particolare status di apprendista non prevede
l’erogazione dell’indennità di disoccupazione in quanto la contribuzione
prevista non comprende la quota relativa al trattamento di disoccupazione.
Ma, a causa della crisi in essere, l’Istituto ha ritenuto doveroso rivedere la
materia.
Innanzitutto, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011 l’indennità di
disoccupazione ordinaria non agricola è stata estesa anche agli apprendisti
licenziati con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata dalla
crisi. L’INPS precisa che, per poter beneficiare del trattamento di
disoccupazione di cui sopra, è necessario che il lavoratore fosse in possesso
della qualifica di apprendista alla data del 29 novembre 2008, data di entrata
in vigore del Decreto Legislativo che ha disciplinato la materia in oggetto.
Si tratta di un trattamento ordinario di disoccupazione in deroga, erogabile
per un periodo massimo di 90 giornate purché gli Enti Bilaterali si accollino
almeno il 20% della misura dell’indennità di disoccupazione a carico dell’INPS.
Mi spiace comunicarLe che, pur avendo i requisiti richiesti dal Decreto in
oggetto, ossia la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del
Decreto, Lei ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie e, pertanto, non
rientrando nella casistica prevista (lavoratori licenziati per crisi aziendale)
Lei non può beneficiare del trattamento di disoccupazione ordinaria in deroga.
Mi preme rammentarLe che, tuttavia, il trattamento di disoccupazione spetta
per i lavoratori (non apprendisti) dimissionari solo in caso di possesso di
determinati requisiti (trattasi di disoccupazione ordinaria con requisiti
ridotti) e pertanto, anche se Lei fosse stata una lavoratrice dipendente non
apprendista, non è detto che avrebbe automaticamente potuto beneficiare della
disoccupazione.
Cordiali saluti,

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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