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Maternità & Utilità
Legge
53, G.U. 8 Marzo 2000
"Disposizioni per il sostegno della maternità
e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per
il coordinamento dei tempi delle città"
(Pubblicata nella Gazzetta Ordinaria del 13 marzo
2000, n. 60)
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge promuove un equilibrio tra
tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e
l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di
handicap;
b) l'istituzione del congedo per la
formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di
funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini
di solidarietà sociale.
Art. 2.
(Campagne informative)
1. Al fine di diffondere la conoscenza delle
disposizioni della presente legge, il Ministro per la solidarietà
sociale è autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.
Capo II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Art. 3.
(Congedi dei genitori)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, (permessi per maternità) dopo il terzo comma è inserito il
seguente:
"il diritto di astenersi dal lavoro di
cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono
riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e -al.comma-2
dell'articolo dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui
alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere
dal 1° gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal
comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano
limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita
del bambino"
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, è sostituito dal seguente:
"Art. 7.
1. Nei primi otto anni di vita del bambino
ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori
non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto
salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del
predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo
di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera
c) della presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi;
b) ai padre lavoratore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore. per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il
diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre
mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a sette
mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori
di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui
al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità
e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un
periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente,
hanno diritto, altresì, di astenersi dal lavoro durante le malattie
del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra
tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni
lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di
certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitari
nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia
luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di
ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui
ai commi 1 e 4 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di cui al
comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una
dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia in
astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo
motivo". 3. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Ai periodi di riposo di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni in materia di
contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei
relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b), dell'articolo
15. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e
le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del
presente articolo possono essere utilizzate anche dal padre".
4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, è sostituito dal seguente: "Art. 15. - I. Le
lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per
cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente
legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità
spettante per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa
di cui all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici è
dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino,
un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo
massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo,
entro il limite predetto, è coperto da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a),
fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e comunque
per il restante periodo di astensione facoltativa, un'indennità pari
al 30 per cento della retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito
individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da i contribuzione
figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il
200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato
ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte
dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge
12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi
secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di estensione per malattia del
bambino di cui all'articolo 7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino, la contribuzione figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del
bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura
contributiva calcolata con le modalità previste dal comma 2, lettera
b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2,
lettera b), è determinato secondo i criteri previsti in materia di
limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 5. le indennità di
cui al presente articolo sono corrisposte con gli stessi criteri
previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore della malattia
presso il quale la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non
sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità
assicurativa".
5. Le disposizioni del presente articolo
trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o
affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il
minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di
astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo,
può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle
addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come
sostituito dal comma 4 del presente articolo, si applicano
limitatamente al comma 1.
Art. 4.
(Congedi per eventi e cause particolari)
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto
ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di
decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente
entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza
con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione
anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità,
il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di
lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari,
fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo
di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha
diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività
lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né
ai fini previdenziali, il lavoratore può procedere ai riscatto,
ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i
criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le
modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del
personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di
cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà
sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità,
provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di
cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie
specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei
criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle
condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma l.
Art. 5.
(Congedi per la formazione)
1. Ferme restando le vigenti disposizioni
relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20
maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio
presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una
sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per
un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato,
nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione"
si intende quello finalizzato al completamente della scuola
dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado,
del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività
formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di
lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la
formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto
alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di
servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri
congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base
dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4,
comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data
comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione
del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere
la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne
l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzativi. l
contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo
stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono
avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego
all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che
comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto
del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei
relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione
volontaria.
Art. 6.
(Congedi per la formazione continua)
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno
diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della
vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato,
le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa
articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata
secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di
attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi
personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in
ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad
autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda,
attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra
le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo
17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di
categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare
ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione
dei lavoratori e le modalità di, orario e retribuzione connesse alla
partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano
nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere
finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione
continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17
della legge n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di
formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali,
prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti
di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità
del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi
annue, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con
proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 7.
(Anticipazione del trattamento di fine rapporto)
1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo
2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di fine rapporto
può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i
periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo 3,
comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della
presente legge. L'anticipazione è corrisposta unicamente alla
retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del
congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di
anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di fine
rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di
datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di
conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle prestazioni per le
spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui
agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per
la solidarietà sociale, sono definite le modalità applicative delle
disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
Art. 8.
(Prolungamento dell'età pensionabile)
1. I soggetti che usufruiscono dei congedi
previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il
rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle
disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. La
richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso
non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il
pensionamento.
Capo III
FLESSIBILITA DI ORARIO
Art. 9.
(Misure a sostegno della flessibilità di orario)
1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di
vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge l 9 luglio 1993, n. 236, è
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per
cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di
aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni
positive per la flessibilità, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia
lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in
adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità
degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in
entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario
concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad
otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il
reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione
del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del
periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro
imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà
sociale e per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le
modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Capo IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA
MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ
Art 10.
(Sostituzione di lavoratori in astensione)
1. L'assunzione di lavoratori a tempo
determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o
facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo
fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo
periodi previsti dalla superiori previsti dalla contrattazione
collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti
dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume
lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di
lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è
concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni
del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno
di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e
per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici
autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile
procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e
comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un
lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi,
con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.
Art. 11.
(Parti prematuri)
1. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga in data
anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di
astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di
astensione obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro
trenta giorni, il certificato attestante la data del parto".
Art. 12.
(Flessibilità dell'astensione obbligatoria)
1. Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, è inserito il seguente;
"Art. 4-bis. - 1. Ferma restando la
durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la
facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data
presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a
condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale
o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che
tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà
sociale, sentite le parti sociali, definisce, con proprio decreto da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni
dell'articolo 4-bis della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto
dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà
sociale, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad aggiornare l'elenco dei lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
Art. 13.
(Astensione dal lavoro del padre lavoratore)
1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, sono inseriti i seguenti;
"Art. 6-bis. - 1. Il padre lavoratore
ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita
del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero
di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al
padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi
del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la
certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di
abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. Si applicano al
padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15, corrimi
1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni.
4. Al padre lavoratore si applicano altresì
le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, e successive modificazioni, per il periodo di astensione dal
lavoro di cui al comma 1 del presente articolo e fino al compimento di
un anno di età del bambino.
Art. 6-ter. - 1. I periodi di riposo di cui
all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al
padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al
solo padre
b) in alternativa alla madre lavoratrice
dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia
lavoratrice dipendente".
Art. 14.
(Estensione di norme a specifiche categorie
di lavoratrici madri)
1. I benefici previsti dal primo periodo del
comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1 990, n. 232, sono
estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche
alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.
Art 15.
(Testo unico)
1. Al fine di conferire organicità e
sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un
decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente
delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme
abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento,
le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica
della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il
linguaggio normativa;
d) esplicita indicazione delle disposizioni,
non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le
rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle
stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme
secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel
testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al
comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con
apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato,
alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il
parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere
emanate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al
medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni
correttive del testo unico.
Art. 16.
(Statistiche ufficiali sui tempi di vita)
1. L'istituto nazionale di statistica (ISTAT)
assicura un flusso informativo quinquennale sull'organizzazione dei
tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione sull'uso del
tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per età.
Art. 17.
(Disposizioni diverse)
1. Nei casi di astensione dal lavoro
disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il lavoratore
hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che
espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva
ove erano occupati a momento della richiesta di astensione o di
congedo o in altra ubicata nel medesimo comune, hanno altresì diritto
di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti.
2. All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, è aggiunto, in fine, il seguente comma;
"Al termine del periodo di interdizione
dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge le
lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi rinuncino, di
rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio
del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di
permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino hanno
altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a
mansioni equivalenti".
3. I contratti collettivi di lavoro possono
prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste
dalla presente legge.
4. Sono abrogate le disposizioni legislative
incompatibili con la presente legge ed in particolare l'articolo 7
della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art 18.
(Disposizioni in materia di recesso)
1. Il licenziamento causato dalla domanda o
dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della
presente legge è nullo.
2. la richiesta di dimissioni presentata
dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del
bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in
affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione della
direzione provinciale del lavoro.
Capo V
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Art. 19.
(Permessi per l'assistenza a portatori di handicap)
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "permesso
mensile" sono inserite le seguenti: "coperti da
contribuzione figurativa";
b) al comma 5, le parole "con lui
convivente" sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole "può
usufruire" è inserita la seguente: "alternativamente".
Art. 20.
(Estensione delle agevolazioni per
l'assistenza a portatori di handicap)
1. le disposizioni dell'articolo 33 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 1 9 della
presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne
abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con
rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e
in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore
di handicap, ancorché non convivente.
Capo VI
NORME FINANZIARIE
Art. 21.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni degli articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9,
della presente legge, valutato in lire 298 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 273 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge
20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione; quanto a
lire 25 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285. 2. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Capo VII
TEMPI DELLE CITTA'
Art 22.
(Compiti delle regioni)
1 . Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le regioni definiscono, con proprie leggi,
ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni, qualora non vi abbiano già provveduto,
norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli
esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici
delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell'uso
del tempo per fini di solidarietà sociale, secondo i principi del
presente capo.
2. Le regioni prevedono incentivi finanziari
per i comuni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di
cui all'articolo 28, ai fini della predisposizione e dell'attuazione
dei piani territoriali degli orari di cui all'articolo 24 e della
costituzione delle banche dei tempi di cui all'articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati
tecnici, composti da esperti in materia di progettazione urbana, di
analisi sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa,
con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli orari delle
città e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei
piani territoriali degli orari.
4. Nell'ambito delle proprie competenze in
materia di formazione professionale, le regioni promuovono corsi di
qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella
progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di
riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1
indicano:
a) criteri generali di amministrazione e
coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici
e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici
esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello
spettacolo, dei trasporti;
b) i criteri per l'adozione dei piani
territoriali degli orari;
c) criteri e modalità per la concessione ai
comuni di finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali degli
orari e per la costituzione di banche dei tempi, con priorità per le
iniziative congiunte dei comuni con popolazione non superiore a 30.000
abitanti.
6. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo le rispettive
competenze.
Art. 23.
(Compiti dei comuni)
1. I comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti attuano, singolarmente o in forma associata, le disposizioni
dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1 990, n. 142, e
successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal presente
capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all'articolo 22,
comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. In caso di inadempimento dell'obbligo di
cui al comma 1, il presidente della giunta regionale nomina un
commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione non superiore a
30.000 abitanti possono attuare le disposizioni del presente capo in
forma associata.
Art. 24.
(Piano territoriale degli orari)
1. Il piano territoriale degli orari, di
seguito denominato "piano", realizza le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed è strumento unitario per
finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali,
relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani
e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti sono tenuti ad individuare un responsabile cui è
assegnata la competenza in materia di tempi ed orari e che partecipa
alla conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazione.
3. I comuni con popolazione non superiore a
30.000 abitanti possono istituire l'ufficio di cui al comma 2 in forma
associata.
4. Il sindaco elabora le linee guida del
piano. A tale fine attua forme di consultazione con le amministrazioni
pubbliche, le parti sociali, nonché le associazioni previste
dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1 990, n. 142, e successive
modificazioni, e le associazioni delle famiglie.
5. Nell'elaborazione del piano si tiene
conto degli effetti sul traffico, sull'inquinamento e sulla qualità
della vita cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati, degli
orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli
uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, delle attività
commerciali, ferme restando le disposizioni degli articoli da 11 a 13
del decreto legislativo 31 marzo 1 998, n. 114, nonché delle
istituzioni formative, culturali e del tempo libero.
6. Il piano è approvato dal consiglio
comunale su proposta del sindaco ed è vincolante per
l'amministrazione comunale, che deve adeguare l'azione dei singoli
assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano è attuato con
ordinanze del sindaco.
Art. 25.
(Tavolo di concertazione)
1. Per l'attuazione e la verifica dei progetti
contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il sindaco istituisce un
tavolo di concertazione, cui partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il
responsabile di cui all'articolo 24, comma 2;
b) d prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo
rappresentante;
d) i presidenti delle comunità montane o
loro rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche
amministrazioni non statali coinvolte nel piano;
f) rappresentanti sindacali degli
imprenditori della grande, media e piccola impresa, del commercio, del
servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i
rappresentanti delle università presenti nel territorio;
i) i presidenti delle aziende dei trasporti
urbani ed extraurbani, nonché i rappresentanti delle aziende
ferroviarie.
2. Per l'attuazione del piano di cui
all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e
privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie
necessità dell'utenza o di gravi problemi connessi al traffico e
all'inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che prevedano
modificazioni degli orari.
4. le amministrazioni pubbliche, anche
territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli
uffici alle ordinanze di cui al comma 3.
5. I comuni capoluogo di provincia sono
tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza
dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla
conferenza partecipa un rappresentante del presidente della provincia.
Art. 26.
(Orari della pubblica amministrazione)
1. Le articolazioni e le scansioni degli orari
di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione
devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono,
lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, può prevedere modalità ed articolazioni differenziate
degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica
amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso
l'informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire
prestazioni di informazione anche durante gli orari di chiusura dei
servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure,
possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi
più semplici per l'accesso ai servizi.
Art. 27.
(Banche dei tempi)
1. Per favorire lo scambio di servizi di
vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il
rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione
della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le
iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni,
organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo
per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali
possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni
denominate "banche dei tempi".
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere
le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di
locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione
e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e
stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare
a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della
comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli
scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità
di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.
Art. 28.
(Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle
città)
1. Nell'elaborare le linee guida del piano di
cui all'articolo 24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione
degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche e le misure
nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel
settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del consiglio
comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorità.
2. Per le finalità del presente articolo è
istituito un Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, nel
limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro
attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono
altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate
ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui
all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo 27.
4. l contributi di cui al comma 3 sono
concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano
attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali
per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei
servizi con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui
all'articolo 25, comma 2. 5. La Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è
convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei
risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di
cui al comma 2 e per la definizione delle linee di intervento futuro.
Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, per la solidarietà sociale, per la funzione
pubblica, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il
presidente della società Ferrovie dello Stato spa, nonché i
rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del volontariato,
delle organizzazioni sindacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di
ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza di cui al comma 5,
presenta al Parlamento una relazione sui progetti di riorganizzazione
dei tempi e degli orari delle città.
7. All'onere derivante dall'istituzione del
Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle
risorse di cui all'articolo 8, comma 1 0, lettera 0, della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
Attenzione, si vedano anche:
- la circolare INPS - 6 giugno 2000, n. 109 - "Congedi
parentali. Legge 8 marzo 2000, n. 53. "Disposizioni per il
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura
e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"
- la circolare INPS - 17 luglio 2000, n. 133 -
"Benefici
a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art.
33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92"
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53"
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