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Maternità e Lavoro


Indennità di Maternità


Lavoratrice Dipendente

  • Ha diritto a una indennità per astensione obbligatoria dal lavoro, sostitutiva della retribuzione, per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e per i 3 mesi successivi la data effettiva del parto;
  • ha l'opportunità di anticipare i periodi di astensione obbligatoria ante partum e posticipare i periodi di astensione obbligatoria post partum fino alla fine del 7° mese dopo il parto con provvedimento dell'Ispettorato del lavoro;
  • ha diritto a sommare, in caso di parto prematuro, al periodo post partum l'ante partum non goduto fino a un massimo di cinque mesi (purché non abbia ripreso l'attività lavorativa e abbia presentato domanda all'INPS entro 30 giorni dal parto). Tale periodo di cinque mesi è riconosciuto anchese il parto prematuro è avvenuto prima dei due mesi della data presunta del parto;
  • ha l'opportunità, condizionata dallo stato di salute e dall'ambiente di lavoro (stato di salute e quello dell'ambiente di lavoro deve essere attestato da certificazione medica del S.S.N. e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro), di fruire dell'astensione obbligatoria 1 mese prima la data presunta del parto fino a 4 mesi dopo la data effettiva del parto;
  • ha diritto all'indennità, nel caso di adozione o affidamento, per i 3 mesi successivi la data di ingresso del bambino nella famiglia purché il bambino stesso non abbia superato i sei anni di età.

La lavoratrice ha diritto all'indennità obbligatoria post partum anche nei casi in cui:


  • il bambino sia nato morto;
  • il bambino sia deceduto successivamente al parto;
  • ci sia stata una interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione.

In caso di morte o di grave malattia della madre, di abbandono del figlio da parte della stessa o di affidamento esclusivo al padre, l'indennità per astensione dal lavoro (con indennità all'80%) spetta al padre lavoratore dietro presentazione, al datore di lavoro e all'INPS, della certificazione comprovante tali situazioni.


Se l'abbandono avviene durante i tre mesi successivi al parto:


  • alla madre non spetta più l'indennità dal momento dell'abbandono;
  • al padre spetta l'indennità per il restante periodo fino al giorno del compimento del terzo mese di età del bambino.

L'indennità è pari all'80% dell'ultima retribuzione percepita per i giorni di astensione obbligatoria dal lavoro e viene pagata, generalmente, dal datore di lavoro per conto dell'INPS. Per le COLF la retribuzione da prendere a base per il calcolo dell'indennità è quella convenzionale.


Viene pagata, invece, direttamente dall'INPS:


  • alla disoccupata o sospesa dal lavoro che non fruisce del trattamento di integrazione salariale;
  • alla lavoratrice agricola dipendente.

Lavoratrice autonoma
(coltivatrice diretta, colona mezzadra, artigiana e commerciante)


Iscritta nei rispettivi elenchi prima del periodo indennizzabile, in regola con il versamento dei contributi.


La lavoratrice ha diritto:


  • ad un periodo indennizzabile di 2 mesi prima e 3 mesi dopo la data del parto (non è richiesta l'astensione obbligatoria dal lavoro);
  • nel caso di adozione o affidamento, all'indennità per i 3 mesi successivi la data di ingresso del bambino nella famiglia purché, il bambino stesso, non abbia superato i sei anni di età;
  • ad un periodo indennizzabile di 30 giorni nel caso di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gestazione.

L'indennità è pari all'80% delle retribuzioni convenzionali, stabilite anno per anno per legge. L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS. Non spetta al padre lavoratore autonomo anche se affidatario o adottivo.


Lavoratrice parasubordinata
(che versa il contributo pari al 14%)


Ha diritto:


  • ad un assegno di parto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto;
  • ad un assegno di aborto (purché questo sia avvenuto non prima del terzo mese di gravidanza) a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità nei 12 mesi precedenti la data dell'aborto stesso.

La misura dell'assegno varia in riferimento all'anzianità contributiva nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto.


Donne non occupate


L'assegno di maternità diverso dall'indennità di maternità, deve essere richiesto al Comune e viene pagato dall'INPS.


Assegno di maternità dello stato


Alle mamme lavoratrici precarie residenti in Italia, italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, con almeno 3 mesi di versamento contributivo nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto, o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione, spetta un assegno pari a Euro 1,589,75 (L. 3.078.000) per ogni figlio nato, ovvero adottato o dato in affidamento preadottivo. Nel caso in cui la lavoratrice precaria goda di una prestazione di maternità, concessa dall’Inps o da altri enti, inferiore a Euro 1,589,75 (L. 3.078.000) spetta un assegno corrispondente alla differenza tra la stessa e l'importo di Euro 1,589,75 (L. 3.078.000) suddetto. Tale assegno non deve essere confuso con l’assegno sociale erogato dai comuni che è, invece, erogato senza copertura assicurativa. L’assegno è incompatibile con ogni altro trattamento di maternità di importo pari o superiore a Euro 1,589,75 (L. 3.078.000).


N.B.: La carta di soggiorno non deve essere confusa con il permesso di soggiorno; essa, infatti, viene rilasciata dal questore allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 6 anni e titolare del permesso di soggiorno.


Fonte: INPS.it

 

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