Il Testo Unico in materia di tutela della maternità e della paternità, agli artt. 32 e seguenti, tutela le mamme lavoratrici prevedendo oltre all’astensione obbligatoria dal lavoro in prossimità del parto e nei mesi successivi alla nascita del bambino anche un congedo facoltativo di sei mesi.

Questo congedo si può utilizzare in via continuativa o frazionata, dalla nascita e fino ai 12 anni di vita del bambino. Il congedo facoltativo può essere utilizzato anche dal papà, e anche nel caso di adozione o affido. Vediamo chi può richiederlo, come funziona nel dettaglio e quanto spetta.

Maternità facoltativa: come funziona?

Terminato il periodo di congedo obbligatorio di maternità, che dura 5 mesi, la neomamma lavoratrice torna alla sua occupazione. In alcuni casi, però,  può invece decidere di prolungare il periodo di assenza dal lavoro per prendersi cura del bambino: tale periodo è chiamato maternità facoltativa.

Ma anche il papà può chiedere di rimanere con il bambino, oltre ai 7 giorni di congedo che attualmente gli spettano, subito dopo la nascita: la maternità e la paternità facoltativa fanno parte del congedo parentale, che può essere richiesto da uno solo dei genitori o da entrambi.

Il funzionamento della maternità e della paternità facoltativa in aggiunta alla maternità obbligatoria è spiegato nel dettaglio dall’Inps sul proprio sito istituzionale:

Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.

Chi può richiedere la maternità facoltativa

Il congedo parentale può essere richiesto dalla mamma o dal papà. Possono richiederlo, spiega l’Inps:

  • la madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • il padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, eventualmente estendibile a 7 mesi dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
  • il padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
  • il genitore solo (può essere padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;

Nel caso di genitori adottivi o affidatari che siano lavoratori dipendenti il congedo parentale segue le stesse modalità: può essere fruito entro i primi dodici anni dall’ingresso del minore nella famiglia (indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento) e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Quanto spetta durante la maternità facoltativa

L’indennità spettante durante la fruizione del congedo parentale varia a seconda dell’età del bambino:

  • Fino ai 6 anni di età del bambino l’indennità è del 30% del totale della retribuzione media giornaliera, calcolata a partire dalla retribuzione del mese precedente l’inizio del congedo, per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi;
  • A partire dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione;
  • Dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.

I genitori adottivi o affidatari possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile:

  • entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori
  • dai 6 anni e un giorno agli 8 anni dall’ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni dall’ingresso in famiglia, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione
  • dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del bambino il congedo non è mai indennizzato.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla Circolare INPS n.139 del 17 luglio 2015.

Come richiedere la maternità facoltativa

La domanda va presentata per via telematica tramite il portale dell’Inps oppure chiamando il Contact center al numero 803164 (gratuito da rete fissa oppure al numero 06164164 da rete mobile, a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico) o ancora rivolgendosi ai Patronati.

La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto; qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente dall’Inps (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato). Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps.

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